Fisco, Split Payment per le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di split payment. La
circolare n. 27/E firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini illustra le novità introdotte
dalla manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della
scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura
a partire dal 1° luglio 2017. Le novità, su cui si sofferma il documento di prassi,
riguardano in particolare l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle
operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in
materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da Pa centrali o
locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa. Altra novità
riguarda l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese
dai professionisti.
Tutti i destinatari a cui fatturare con split payment – La circolare fa il punto sulla
platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del
pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017, infatti, rientrano
nell’applicazione della scissione dei pagamenti nuove Pa e nuove società. In particolare,
per quanto riguarda le Pa, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei
soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico.
Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni),
con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano, inoltre, nella scissione
dei pagamenti tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e
inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi
pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al link
http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-diBilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/.
Lo split payment dei professionisti – Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei
confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il
meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta
alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai
professionisti.
Esigibilità a due vie – L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche
amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità
dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della
fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a
ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza
basterà il comportamento concludente del contribuente.
Il calendario dei versamenti – Un’altra novità illustrata dalla circolare n. 27/E riguarda
le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi
possono effettuare il versamento diretto all’Erario dell’Iva dovuta con il meccanismo
della scissione dei pagamenti. Circa le modalità, questi soggetti possono versare
cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di
compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure
effettuare:
– versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali
l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
– versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi
possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della
possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche
nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del Dpr n.
633/1972.
Nessuna correzione per gli errori da luglio a oggi – L’Agenzia chiarisce che i soggetti
che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il
regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non
dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. A partire
da oggi, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea
applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti
emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.
Cos’è lo split payment – Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla
legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da
soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata
direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di
prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017 alla
disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa
fattura a partire dal 1° luglio 2017.

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