Cosa cambia per Cig, licenziamenti, contratti e pensioni nella legge di bilancio

Il 16 novembre, il Governo ha approvato il disegno di legge relativo alla manovra per l’anno 2021 (la Legge di bilancio), ne è scaturito, sul fronte giuslavoristico, un ampliamento del raggio d’azione delle misure emergenziali, ampliando il raggio di azione di quelle misure che, a partire dal Decreto cura Italia, hanno regolamentato la sorte di imprese e lavoratori dall’avvento dell’emergenza sanitaria, l’iter prevede che ora vada all’esame del Parlamento il quale è tenuto a pronunciarsi entro il prossimo 31 dicembre. Cosa prevede di importante per il mondo del lavoro? Facciamo un tracciato schematico per interessati e non;

·         Ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo sino al 31 marzo 2021, divieto previsto all’origine per soli 60 giorni e che, salvo ulteriori modifiche in sede parlamentare, con l’ulteriore proroga introdotta dalla manovra per il 2021 raggiungerà una complessiva durata di oltre un anno.

·         Introduzione di ulteriori 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale, di stampo emergenziale, fruibili nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per il trattamento di cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

·         Possibilità di accedere all’esonero contributivo per quei datori di lavoro che non intendono usufruire dei trattamenti emergenziali di integrazione salariale, in origine introdotto dal Decreto agosto e ampliato dal disegno di legge in esame per un ulteriore periodo massimo pari a 8 settimane, spendibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

·         Modifica dell’articolo 93 del Decreto rilancio in materia di contratti a tempo determinato, ampliando la possibilità di prorogare e rinnovare per 12 mesi tali contratti senza l’apposizione di una delle causali introdotte dal Decreto dignità, sino al 31 marzo 2021.

·         Incentivi all’occupazione, a partire dall’introduzione di un esonero contributivo totale per 3 anni, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, a favore di quei datori di lavoro i quali assumano a tempo indeterminato giovani sino al 35° anno di età.

·         Esonero contributivo totale, entro il medesimo limite massimo annuo, riconosciuto con riferimento alle assunzioni di lavoratrici donne, a condizione che tale assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

·         Misure per favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e famiglia, con l’estensione per l’anno 2021 dell’assegno di natalità e dei 7 giorni di congedo obbligatorio di paternità.

·         Proroga di Opzione donna, accessibile al raggiungimento di almeno 35 anni di contributi e di un’età anagrafica pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti (59 anni per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2020, nonché dell’Ape sociale, destinato sino al 31 dicembre 2021 a soggetti in determinate condizioni con almeno 63 anni d’età e un’anzianità contributiva pari a 30 anni, non titolari di pensione diretta.

·         Modifica del calcolo dei requisiti di anzianità a fini pensionistici nel part-time verticale ciclico: infatti, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021, l’intera durata del contratto di lavoro a part-time verticale è riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione.

Alfredo Magnifico

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