Come avanzare richiesta risarcitoria nel processo penale: regole e modalità di costituzione di parte civile delle vittime e delle associazioni

Prima di spiegare il ruolo della parte civile nel processo penale è doveroso fare delle premesse. Innanzitutto è necessario distinguere il processo penale da quello civile.
Il processo civile riguarda le controversie in materia di diritto privato e si attiva su istanza di parte, precisamente attraverso l’atto di citazione con il quale, la parte che ritiene di aver subito un torto ed intende procedere in giudizio, l’attore, cita l’altra parte, convenuto, davanti ad un giudice con un’udienza.
Il processo penale, invece, è il procedimento diretto ad accertare e sanzionare la responsabilità penale di un soggetto per aver commesso un reato. Diversamente dal processo civile, basato sul principio dell’iniziativa di parte, il processo penale è basato sull’obbligatorietà dell’azione penale. Pertanto il Pubblico Ministero ha l’obbligo di procedere nei confronti dei presunti colpevoli. In conseguenza di ciò, quando parliamo di “parti” nel processo penale ci riferiamo al Pubblico Ministero e all’imputato.
All’interno del procedimento penale l’interesse ad ottenere la condanna alla sanzione penale è tutelato dal pubblico ministero, il quale rappresenta l’interesse generale dello Stato e della comunità dei cittadini alla repressione del reato.
Dalla commissione di un fatto antigiuridico costituente illecito penale possono scaturire due responsabilità: penale e civile.
La persona offesa dal reato, titolare dell’interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice che si assume essere stata violata dal fatto di reato, è definito “soggetto” del procedimento, per assumere la qualifica di “parte” attiva è necessario che eserciti l’azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo penale.
In realtà la persona offesa dal reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta dell’imputato avrebbe a disposizione il processo civile.
Il danneggiato dal reato, cioè la persona che ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza del reato, ha diritto a norma dell’art. 185 c. p. al risarcimento del danno.
L’essere soltanto danneggiato dal reato e non anche persona offesa, non fa assumere la qualifica di “soggetto” del procedimento, ma sarà esente dai diritti e facoltà della persona offesa.
L’azione tendente a conseguire l’accertamento della responsabilità dell’imputato e la condanna di costui al risarcimento del danno può essere esercitata davanti al giudice civile in un autonomo procedimento, oppure davanti al giudice penale attraverso la costituzione di parte civile, in questo modo opera una sorta di segmento di processo civile nel processo penale. Ciò è possibile dal momento in cui il pubblico ministero, a norma dell’art. 404 c. p. p., formula l’imputazione ed individua, pertanto, il soggetto nei cui confronti potrà essere eventualmente formulata la richiesta risarcitoria.
La costituzione di parte civile deve essere fatta mediante un’apposita dichiarazione resa per iscritto ai sensi dell’art. 78 c. p. p. e sottoscritta dal difensore della parte civile, in quanto il danneggiato non sta in giudizio personalmente ma mediante il difensore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La dichiarazione di parte civile, che ha la medesima  funzione dell’atto di citazione in un processo civile, deve contenere, a pena di inammissibilità: le generalità della persona fisica (o la denominazione dell’associazione o ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante); le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile; il nome e cognome del difensore e l’indicazione della procura a questi rilasciata; l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e la sottoscrizione del difensore.
Ci si può costituire parte civile nell’udienza preliminare (art. 79, comma 1, c. p. p.) ed al limite nel momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti prima dell’inizio del dibattimento (art. 484 c. p. p.). Dopo tale momento la costituzione di parte civile è inammissibile, in quanto parliamo di termini perentori.
Le modalità di detta presentazione possono consistere nella presentazione della dichiarazione nell’udienza (preliminare o dibattimentale) all’ausiliario del giudice ovvero prima dell’udienza, attraverso il deposito della stessa presso la cancelleria del giudice. In quest’ultimo caso essa dovrà essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti (p.m. e imputato), e produrrà effetto dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
Nel nostro ordinamento esiste il c.d. principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76, comma 2, c. p. p.), cioè la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che la parte civile non ha la necessità di rinnovare detta costituzione nelle successive fasi o gradi del processo, finchè la sentenza non sia diventata irrevocabile.
Come detto sopra, in alternativa alla costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato può esercitare l’azione di risarcimento davanti al giudice civile, ma potrebbe restare anche inerte.
Se esercita l’azione risarcitoria in sede civile prima che il giudice penale pronunci una decisione di primo grado, allora l’azione civile si può sviluppare senza subire sospensioni, parallelamente allo svolgersi del processo penale (art. 75, comma 2). Bisogna precisare che un’eventuale assoluzione dell’imputato nel processo penale non ha forza del giudicato nel processo civile.
Nel caso in cui, invece, il danneggiato resti inerte, se il giudice assolve l’imputato con formula ampia, la sentenza acquista la forza del giudicato, pertanto è vincolante in relazione al fatto che è stato accertato (art. 652) perché il danneggiato è stato messo in grado di partecipare al processo penale e non ha voluto difendersi.
Le regole sopraesposte trovano applicazione nella costituzione di parte civile degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. Queste organizzazioni, senza scopo di lucro e con finalità di tutela degli interessi collettivi o diffusi, devono dimostrare in giudizio che i valori oggetto del loro statuto siano stati compromessi dalla consumazione del reato; consequenzialmente possono esercitare per legge gli stessi diritti e facoltà spettanti alla persona offesa.
L’importanza della Costituzione di parte civile poggia sul riconoscimento del diritto della collettività a vedere tutelati gli interessi diffusi. Inoltre le associazioni, una volta costituite in giudizio, potranno agire accanto alla vittima affiancandola nelle varie fasi del processo.
Dott.ssa Emanuela Petrucci

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