Illegittimo il licenziamento della cassiera per un ammanco di cassa

La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza del 20-09-2016 n. 18124/2016 ha deliberato che è  Illegittimo il licenziamento della cassiera per un ammanco di cassa poiché non c’è proporzione tra il fatto e la sanzione e il giudice deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore.
La contestazione mossa alla dipendente, tra le cui mansioni rientrava quella del maneggio denaro, consisteva nell’aver sottratto quasi la metà dell’incasso giornaliero del punto vendita.
“L’incapacità della dipendente di fornire spiegazioni sulle possibili ragioni dell’ammanco non appare tale, in presenza di unicità di condotta disciplinarmente rilevante nell’arco di un lungo rapporto lavorativo, da denotare un totale disinteresse per gli obblighi di custodia e conservazione delle somme incassate, gravanti sulla dipendente stessa, trattandosi di atteggiamento psicologico che richiede quanto meno la reiterazione nel tempo di episodi di univoco o convergente significato“.
E’ consolidato il principio per il quale, nell’accertamento di licenziamento per giusta causa, la valutazione di gravità della condotta del lavoratore, tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, deve essere effettuata in relazione agli specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali:
•il tipo di mansioni affidate al lavoratore;
•gli eventuali precedenti disciplinari;
•il carattere doloso o colposo dell’infrazione;
•le circostanze di luogo e di tempo;
•le probabilità di reiterazione dell’illecito.
In primo e in secondo grado il licenziamento è stato confermato, ritenendo che l’ipotesi dell’addebito ascritto alla dipendente è stata dimostrata in giudizio e rientrava nelle previsioni che il contratto collettivo sanziona con la misura del licenziamento per giusta causa.
La Corte di cassazione  si è espressa di diverso avviso  ritenendo che;
Il giudice deve valutare il contesto specifico, analizzando gli aspetti soggettivi e oggettivi riferiti al caso concreto
più in presenza di una enunciazione del contratto collettivo che non presenta un grado di specificità tale da ricomprendere in termini puntuali l’ipotesi inadempiente attribuita alla dipendente,
il giudice sia tenuto a verificare se, alla luce di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie, possa dirsi irrimediabilmente lesa la fiducia del datore di lavoro nell’esattezza dei futuri adempimenti.
Sulla scorta di questi rilievi, la Cassazione ha rinviato alla corte territoriale affinché si proceda a un nuovo esame attraverso una verifica non limitata alle disposizioni del contratto collettivo, bensì volta ad analizzare tutti i vari aspetti, oggettivi e soggettivi, che hanno caratterizzato il caso concreto dichiarando illegittimo il licenziamento per giusta causa.
Alfredo Magnifico

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