Ordinanza Sindacale: Riapertura dei mercati all’aperto di Corso Bucci e Via Gammieri da giugno

Il sindaco di Campobasso Gravina valutata l’esigenza di riprendere l’attività dei mercati all’aperto di Corso Bucci (che si tiene di mattina, dal lunedì al sabato) e di Via Gammieri (che si tiene, sempre di mattina, il mercoledì ed il venerdì), per tutti i settori merceologici, attraverso misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covíd-19, nel rispetto della tutela della salute pubblica, evitando assolutamente le situazioni di affollamento e il conseguente potenziale di contagio;


Considerato che le caratteristiche, l’uso e la localizzazione delle aree, l’ampiezza degli spazi
disponibili, il numero limitato di avventori che, solitamente frequenta tali mercati, sono tutti fattori tali da assicurare il distanziamento interpersonale e, quindi, non si rende necessario attuare, in via generale, il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli stessi, per l’intera area di vendita di entrambi i mercati, potendosi opportunamente disporre, invece, in alternativa, specifiche delimitazioni delle aree di pertinenza di ciascun operatore, con previsione di fasce di rispetto e percorsi “a senso unico” per l’utenza, davanti e/o intorno alla singola attività;

ORDINA

La ripresa dei mercati mercati all’aperto di Corso Bucci e Via Gammieri. per i tutti i settori
merceologici, alimentare, non alimentare (esclusi gli operatori commerciali della spunta), a partire dal 1 giugno 2020 (Corso Bucci) e dal 3 giugno 2020 (Via Gammieri), previo sopralluogo (“in vivo” a strutture già montate) degli uffici competenti (Commercio e Polizia Locale), con verifica e validazione delle superfici, degli ingombri, delle delimitazioni, delle distanze e dei percorsi, il tutto da riportare su apposite planimetrie, sottoscritte per accettazione da ciascun operatore commerciale;

La ripresa dell’attività mercatale è condizionata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
• Sia sempre mantenuto un adeguato spazio per l’attesa dei clienti con distanza di
almeno un metro l’uno dall’altro;
• I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza
interpersonale;
• Ogni cliente dovrà essere munito di mascherina e dovrà mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro; dovrà altresì trattenersi all’interno dell’area
mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
• All’interno dell’area mercatale rimane in vigore il divieto assoluto di creare
assembramenti;
• L’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di
sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
• I singoli posteggi dovranno essere distanziati fra loro di almeno 1,50 mt.;
• E’ vietata la somministrazione e il consumo di generi alimentari sul punto di acquisto
e nell’intera area mercatale;
• Al momento della chiusura del mercato tutti gli operatori commerciali sono obbligati
a ripulire l’area di vendita dai rifiuti prodotti;

Il titolare del posteggio dovrà provvedere, in particolare:
◦ alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature di vendita prima dell’avvio
delle operazioni di vendita e dovrà far uso di mascherine e guanti mono uso (i guanti
possono essere sostituiti da un’igienizzazione frequente delle mani), avendo a
disposizione (anche dei clienti) idonee soluzioni idro-alcoliche per la detersione delle
mani in ogni banco;
◦ al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori
commerciali anche nelle operazioni di carico e scarico; inoltre, per ogni postazione di
vendita può accedere una persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori;
◦ in caso di vendita di abbigliamento, a mettere a disposizione della clientela guanti
monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la
merce;
◦ in caso di vendita di beni usati, alla igienizzazione dei capi di abbigliamento prima che
vengano posti in vendita; a tal fine è fatto onere all’operatore commerciale di munirsi e
di avere al seguito un documento sottoscritto dal legale rappresentante p.t. dell’impresa
con il quale si dichiari, nelle forme di cui all’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i., che tutti i beni usati posti in vendita sono stati preventivamente igienizzati;
◦ ad assicurare il mantenimento in tutte le fasi dell’attività di vendita del distanziamento
interpersonale;
◦ ad assicurare ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani.
In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e
sistemi di pagamento;
◦ a regolamentare l’accesso alla postazione di vendita, differenziando i percorsi di entrata e
di uscita servendosi di colonne segna percorso, paletti e catenelle in plastica (oppure
nastro segnaletico), nonché delimitare la propria area di acquisto con gli stessi strumenti;
◦ a vigilare affinché la clientela non tocchi la merce riguardo ai prodotti alimentari;
◦ a collocare idonei cartelli contenenti informazioni sulle misure da adottare per il
contenimento del rischio epidemico, come sopra descritte;
◦ sarà onere di ogni operatore commerciale controllare e richiamare gli utenti del mercato
a rispettare la distanza interpersonale e gli altri comportamenti prescritti;

l’orario dei mercati resta invariato: 8:00 – 14:00 ;

nei giorni del mercato, dalle ore 7,00 alle ore 15,00, è confermata la sospensione della
circolazione a tutte le categorie di veicoli in Via Gammieri, eccetto i veicoli degli operatori
commerciali;

nel tratto di strada di cui al precedente punto è confermata la istituzione, ambo i lati, del divieto di fermata a tutte le categorie di veicoli eccetto i veicoli degli operatori commerciali; l’allestimento delle .strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare l’accesso alle
abitazioni e dei passi carrabili e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

È fatta salva l’adozione di misure dì contenimento più restrittive e/o di sospensione delle suddette attività mercatali, a seguito di emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente provvedimento determina l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 2 , comma 1, del D. L. n. 33/2020, nonché l’adozione dei provvedimenti
cautelari di cui all’art. 2, comma 2, del medesimo Decreto-Legge.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di verificare il rispetto di tutte le
suddette prescrizioni, con la possibilità, in caso di mancata osservanza di sospendere l’attività di vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla ingiustificata permanenza di persone all’interno dell’area di mercato, al mancato rispetto delle norme di distanziamento sociale, la Polizia Locale potrà sospendere temporaneamente l’attività di vendita del mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate; in caso di perduranti criticità si procederà alla chiusura del mercato.

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