L’avvocato risponde/ Il contenzioso bancario in materia di commissioni e trasparenza informativa

L’avvocato Lorenza Cuccaro tratterà in una rubrica specifica temi importanti e di stretta attualità e risponderà ai brevi quesiti che verranno eventualmente posti. I lettori potranno porre domande o sottoporre alla sua attenzione questioni di rilevanza pubblica inviando mail a: [email protected].

Una larga parte del contenzioso bancario riguarda le commissioni che il correntista, molto spesso, asserisce essere state applicate illegittimamente dalla propria banca. Preliminarmente dobbiamo distinguere tra commissioni bancarie ed interessi: le prime rappresentano la remunerazione che la banca chiede a fronte dell’esecuzione di una prestazione in favore del cliente, mentre gli interessi costituiscono il compenso della banca per aver prestato del danaro.

Premesso che la giurisprudenza analizza ogni clausola che prevede un costo per il cliente, laddove l’esborso venga definito come commissione, diventa inevitabile domandarsi quale prestazione sia stata resa dalla banca in virtù della quale l’istituto di credito chiede il compenso.

E’ evidente, quindi, che il contenzioso in materia di commissioni incroci il tema della trasparenza bancaria: a norma dell’art.117, 4° comma, D.lgs.385/1993, infatti, tutte le commissioni e gli oneri economici devono essere previsti dal contratto; in difetto, essi sono nulli e se applicati devono essere restituiti. Stesso dicasi nel caso in cui le commissioni siano previste solo nel foglio informativo consegnato al cliente e da quest’ultimo non sottoscritto.

La trasparenza bancaria è stata analizzata sia dalla giurisprudenza dell’ABF che da quella togata come una sorta di “cartina tornasole” per la verifica del rispetto dei principi di buona fede e dei principi applicati in materia di responsabilità precontrattuale: la banca, infatti, deve fornire al cliente un’informazione adeguata del contenuto del contratto che si andrà a stipulare.

Quanto alle clausole che prevedono commissioni, per quanto detto sopra, assumono il significato di una sorta di “ammissione” da parte della banca di aver svolto una prestazione: si pone, a questo punto, un problema di determinatezza della causa negoziale della clausola di addebito di un determinato importo che, se rimanesse incerta, andrebbe incontro alla sanzione della nullità derivante, appunto, dall’indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto.

Di esempi di clausole “ambigue” e quindi nulle, la giurisprudenza ce ne offre molti, dalle commissioni di pagamento rata sportello, alla commissione trimestrale disponibilità fondi laddove non indichi la base di calcolo, alla commissione di messa a disposizione fondi, anch’essa, come la precedente, soggetta all’obbligo di prevedere il meccanismo di calcolo ed il periodo temporale di applicazione, a pena di nullità.   

Il contenzioso in materia di commissioni non incide solo sul tema della trasparenza e della completezza delle informazioni che deve essere fornita dalla banca sin dalla fase delle trattative, ma riguarda anche l’introduzione di commissioni nel contratto con modalità “irrituali”: in particolare, lo ius variandi (di cui ci occuperemo nel prossimo articolo unitamente alla cd. “commissione di massimo scoperto”), è stato spesso utilizzato dagli istituti di credito per inserire delle commissioni a carico del cliente in modo “non trasparente”.

I correntisti negli ultimi anni hanno espresso con sempre maggior vigore la necessità di informazioni chiare e trasparenti circa i prodotti bancari e gli strumenti finanziari tanto che il legislatore, ascoltando tali richieste, ha aggiornato in più riprese le competenze degli organi di controllo, della Banca d’Italia principalmente, nonché gli obblighi informativi previsti per le banche, che si applicano anche ai prodotti ed ai servizi bancari presentati on line.

Il tema della trasparenza bancaria e degli obblighi informativi a carico degli istituti di credito è vastissimo, meriterebbe approfondimenti ulteriori su tanti aspetti della contrattualistica che ci vede coinvolti. Dobbiamo tenere in ogni caso presente che se non siamo in grado di comprendere a quale titolo ci vengano addebitati dei costi, allora la questione merita di essere esaminata più in profondità, magari con l’aiuto di un professionista….

Avv.Lorenza Cuccaro

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