Emodinamica del San Timoteo/ Roberti e consiglieri di maggioranza diffidano l’Asrem

E’ stata presentata diffida Asrem da parte del sindaco Francesco Roberti e dei consiglieri di maggioranza a seguito dell’ordinanza del Tar Molise sul servizio di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

gli istanti hanno proposto ricorso dinanzi al Tar Molise RG 332/2021, integrato
da successi motivi aggiunti, per l’annullamento dei provvedimenti della Asrem
concernenti la sospensione della reperibilità medica presso il servizio di
Emodinamica dell’Ospedale San Timoteo di Termoli;


il 15/12/2021 si è tenuta la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza
cautelare del 15/12/2021, il cui verbale di seguito si riporta integralmente:
“Sono presenti gli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano
per i ricorrenti, Roberto Iacoviello per l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, Michele Coromano per la A.S.RE.M., e Laura Venittelli per
l’interventore ad adiuvandum. Su richiesta di parte ricorrente viene verbalizzata
la seguente dichiarazione resa dal legale dell’A.S.RE.M.: “Come da
provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, il servizio con decorrenza dal
giorno 16/12/2021 sarà attivo per il periodo del mese di dicembre”. Dopo breve
discussione il ricorso passa in decisione”;


Infatti, come previsto dal citato provvedimento e come meglio illustrato anche
dalla difesa della Asrem nel corso della discussione dinanzi al Collegio, la gestione
del servizio di emodinamica “a singhiozzo” sarebbe terminata proprio a cavallo
dei giorni 15/16, con la conseguente preclusione, da parte del Tar di poter
disporre la sospensione degli effetti di un provvedimento specificamente censurato proprio con particolare riguardo ad una gestione intermittente del predetto servizio – in breve di un provvedimento che, con riguardo a tali profili, aveva già integralmente esaurito i propri effetti – e che, pertanto, come illustrato dalla stessa difesa, a far data dal 15/16 dicembre, avrebbe per l’effetto, così come programmato, ripristinato, integralmente, il servizio;

Dunque, e’ in ragione di tale parcellizzazione e calendarizzazione delle modalità
operative del servizio, così come programmate dalla Asrem di mese in mese,
ben oltre il perimetro della straordinarietà ed imprevedibilità (stante il protrarsi
di tale modalità organizzativa da circa quattro mesi), che sono state di fatto
nuovamente precluse ai ricorrenti adeguate forme di tutela cautelare e
giurisdizionale;

Conseguentemente, proprio in ragione dei rischi di tale reiterazione, con
conseguente elusione dei più normali strumenti di tutela processuale, con
ordinanza collegiale n. 236/2021, pubblicata il 16/12/2021, il Tar Molise dopo
aver “Ritenuto che non sussiste, all’attualità, il periculum in mora paventato dai
ricorrenti, atteso che gli effetti del provvedimento da ultimo impugnato si sono
ormai sostanzialmente esauriti”, ha “Reputato in ogni caso opportuno, anche ai
sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm., fissare sin d’ora l’udienza pubblica
di discussione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti, in considerazione della
delicatezza degli interessi coinvolti e della possibile ulteriore reiterazione, da
parte dell’Amministrazione, di provvedimenti di contenuto analogo a quelli
impugnati” e disposto incombenti istruttori sulla specifica situazione
organizzativa dell’UOSVD di Cardiologia del P.O. “San Timoteo” di Termoli,
impartendo all’Asrem di chiarire:

a) se vi sono scoperture d’organico della struttura interessata, e, in caso
affermativo, il numero preciso dei posti vacanti del personale medico e la sua
incidenza percentuale rispetto alla pianta organica prevista;
b) le cause che hanno determinato le indicate criticità organizzative relative alla
copertura dei turni di reperibilità e alla carenza di personale medico;
c) le misure organizzative di medio e lungo periodo approntate e/o programmate
per fronteggiare le criticità organizzative rappresentate dall’Amministrazione nei
provvedimenti impugnati;
d) se siano previste o programmate nuove procedure assunzionali di personale
medico utilizzabile per assicurare la copertura della reperibilità medica
emodinamica, e, in ogni caso, quale sia il preciso stato di avanzamento di quelle
già in corso;
e) se siano previste o programmate procedure di mobilità o trasferimento, del
personale già dipendente del Servizio sanitario, da altre strutture regionali
all’UOSVD di Cardiologia del P.O. “San Timoteo” di Termoli;
f) i percorsi alternativi di assistenza e cura dei pazienti effettivamente offerti
all’utenza durante le fasce orarie e giornate in cui è programmata la sospensione
della reperibilità medica emodinamica presso la UOSVD di Cardiologia del P.O.
“San Timoteo” di Termoli”;
per il suddetto adempimento il Tar ha ordinato alla Asrem di “procedere
all’adempimento degli incombenti istruttori indicati mediante relazione di
chiarimenti da depositare in giudizio nel termine di 45 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore
”;

diffidano:

a garantire la piena operatività del servizio di Emodinamica, in conformità alle
previsioni del PO 2019-2021 e secondo quanto dichiarato nel corso della
camera di consiglio del 15/12/2021 dalla difesa dell’Asrem, se del caso
mediante idonea implementazione delle risorse umane addette al servizio;

a dare, in ogni caso, tempestiva ed esaustiva comunicazione agli istante così
come al personale medico e all’utenza, di ogni eventuale diversa disposizione
organizzativa che dovesse sopravvenire a reiterare la sospensione della
reperibilità medica h24 dell’Emodinamica.

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