Come può difendersi chi scopre di essere indagato: poteri e facoltà conferiti dall’Ordinamento

Ogni cittadino può trovarsi, giustamente o ingiustamente, indagato per uno o più reati a lui ascritti. Le indagini possono partire d’ufficio o su impulso di parte (a seguito, ad esempio, del deposito di un atto di querela). Ciò detto, quando ci si trova stretti tra le tenaglie della Giustizia, è giusto che ci si possa difendere al fine di fornire la propria versione dei fatti e convincere eventualmente il P. M. o il Giudice della propria innocenza. Generalmente si scopre di essere inquisiti a conclusione delle indagini, ossia quando il Pubblico Ministero, convincendosi della responsabilità penale dell’indagato, lo mette al corrente del capo d’imputazione formulato a suo carico. Se si dubita o si presume che vi siano indagini in corso a proprio carico, tuttavia, in via preventiva si può chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati a proprio carico presso la Procura della Repubblica (ex art. 335 c. p. p.).
In caso di riscontro positivo, l’inquisito può rivolgersi ad un Avvocato e svolgere, parallelamente al Pubblico Ministero, indagini difensive dirette a raccogliere elementi di prova a proprio discarico.
La figura del difensore diventa fondamentale e rappresenterà per il prosieguo del procedimento il filtro tra l’inquisito e l’Autorità Giudiziaria (naturalmente prevale sempre la volontà dell’indagato su quella del legale, infatti il primo potrà sempre togliere effetto agli atti compiuti dal proprio Avvocato).
L’Ordinamento, per permetter all’indagato di difendersi gli conferisce dei diritti e delle facoltà che è opportuno conoscere.
La persona sottoposta alle indagini in ogni stato e grado del procedimento:
– ha il diritto di presentare all’Autorità Giudiziaria memorie, richieste scritte e documenti;
– può presentarsi spontaneamente dal Pubblico Ministero per rendere dichiarazioni (artt. 350, comma 7 e 374 c. p. p.);
– può richiedere l’assunzione di prove e svolgere come suddetto, tramite il difensore, investigazioni difensive (artt. da 391 bis a 391 decies c. p. p.);
– può impugnare i provvedimenti adottati a proprio carico e incidenti sulla libertà personale (artt. da 309 a 311 c. p. p.);
– in caso di sequestro di beni, può chiederne il dissequestro al Pubblico Ministero e proporre opposizione al Giudice avverso l’eventuale diniego del Pubblico Ministero (art. 262 e 263 c. p. p.);
– ha diritto di chiedere, quando consentito, di anticipare una fase processuale (c. d. indicente probatorio ex artt. 392 e ss. c. p. p.);
– in caso di interrogatorio, ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertito che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone (art. 64, comma 3, c. p. p.);
– può chiedere, quando consentito, di patteggiare (ex artt. da 444 a 448 c. p. p.) o di procedere con riti alternativi quali giudizio abbreviato (artt. da 438 a 443 c. p. p.) o immediato (art. 453 c. p. p.);
– se l’indagato è straniero può chiedere di essere assistito da un’interprete (art. 143 c. p. p.);
– ha diritto di chiedere e ottenere copia degli atti del procedimento (art. 116 c. p. p.);
– ha diritto di essere avvisato del giorno, del luogo e ora fissati per il conferimento dell’incarico per l’espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici, nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell’ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal Pubblico Ministero (art. 360 c. p. p.);
– può nominare consulenti tecnici di parte art. 225 C. P. P. quando il Pubblico Ministero disponga una perizia;
– può ricusare il Giudice quando costui abbia già espresso una valutazione nel merito della questione, abbia un interesse privato processuale o abbia instaurato rapporti familiari o amicali con le parti del processo;
– ha il potere di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni ex art. 123 c. p. p., anche se è detenuto o internato all’interno dell’istituto, con apposito atto ricevuto dal Direttore (o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria);
– se sottoposto a ispezioni o perquisizioni può farsi assistere da un legale o da una persona di fiducia;
– quando vengono concluse le indagini a suo carico ha il diritto di essere avvisato e ha facoltà entro 20 giorni di presentare memorie, documenti, di chiedere al Pubblico Ministero di compiere atti d’indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 415 – bis c. p. p.);
In sostanza il nostro Ordinamento permette alla persona attenzionata dall’A. G. di replicare, di spiegare le proprie ragioni e di avere un contraddittorio con la Pubblica Accusa. Nel procedimento penale, infatti, ai sensi dell’art. 111 Cost., la legge assicura alla persona accusata di un reato di essere, nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico affinché possa preparare la propria difesa tecnica e poggiare dei solidi elementi probatori sul proprio piatto della bilancia, equilibrando così la posizione tra le parti.
Avv. Silvio Tolesino

Commenti Facebook