Lo Statuto dei lavoratori ieri, oggi e domani
- redazione informamolise
- 21 mag
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20 maggio 1970, 56 anni dall’istituzione dello Statuto dei Lavoratori, mi piace ricordarlo con una veloce carrellata che attraversa questi 56 anni di Statuto, dalla sua istituzione fino al Jobs Act ed oltre.

Non potrò mai dimenticare il mio esame di diritto del lavoro con il professor Gino Giugni estensore della legge, quando seppe di avere di fronte un sindacalista della CiSL più che un esame fu un dialogo franco e sereno.
Prima vi furono alcune iniziative che pian piano portarono alla promulgazione della L. £00 del 20 maggio 1970, gli anni ’50 videro i primi Accordi interconfederali e gli anni ’60 fu il tempo della Legge 15 luglio 1966 n. 604 – gli anni ’70 l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, che diede il via al nuovo Diritto del Lavoro che, sotto la spinta di una imponente produzione giurisprudenziale, innovò profondamente i rapporti sindacali e di lavoro nell’Impresa.
Il Diritto in questi 56 anni costituisce capisaldi fondamentali in tema di licenziamenti individuali e collettivi, cassa integrazione, mobilità all’interno e all’esterno dell’Azienda, diritto di sciopero, clausole di correttezza e buona fede e così via, per arrivare fino ai giorni d’oggi, allo smart-working, e creare le premesse per un nuovo Diritto del Lavoro laddove si affievolisce il concetto di subordinazione come tradizionalmente inteso e si creano le premesse per l’ingresso, a pieno titolo, di nuove forme e modalità di Lavoro avanzato e partecipativo nell’ambito delle Imprese.
Gli anni epici e travolgenti fra il 1970 e il 1980 furono caratterizzati da un clima sindacale incandescente con punte di estremismo terroristico, anni in cui si diffuse il clima degli anni di piombo nei quali venivano affermati fondamentali principi di diritto; l’illegittimità di assemblee sindacali che mascheravano vere e proprie occupazioni di Aziende; l’illegittimità degli scioperi a singhiozzo e/o a scacchiera sugli impianti a ciclo continuo, idonei a pregiudicarne il funzionamento.
Con il tempo si è riconosciuta la legittimità della disdetta dei contratti collettivi nazionali, nonché la prevalenza dei contratti aziendali modificativi anche in pejus dei contratti nazionali; vennero ideate e promosse azioni di accertamento circa l’intervenuta rinuncia ai diritti individuali per pervenire contestualmente a conciliazioni individuali inoppugnabili (da qui la genesi degli odierni procedimenti conciliativi deflattivi del contenzioso giudiziario); vennero promosse azioni di condanna delle Organizzazioni Sindacali per il mancato rispetto dei patti di tregua sindacale; contro le RSA aziendali e gli stessi singoli rappresentanti quali promotori e partecipanti ad anomale agitazioni sindacali; vennero ideate e costituite Imprese basate su rapporti di lavoro autonomo (quelle delle vendite porta a porta e quelle dei moto taxi.. i progenitori degli odierni Riders).
Incomincia una nuova storia, il tempo di Covid19 con il conseguente reset di comportamenti e schemi organizzativi di ieri, che tuttavia è già il passato. Si aprono nuovi scenari per le Imprese che, nel futuro, saranno sempre più virtuali.
Serve ideare e realizzare una nuova disciplina del rapporto di lavoro, adeguato da un lato, alle necessità della singola Impresa e, dall’altro, a quelle del prestatore di lavoro.
Rapporto, che superata l’attuale rigidità della subordinazione, possa essere più flessibile e profittevole per entrambe le parti. Laddove il risultato e il merito saranno la misura di quella giusta retribuzione sancita dall’articolo 36 della nostra Costituzione che, per il suo contenuto universale, sarà sempre operante. Laddove il capitale umano, che resta fra i beni fondamentali per l’esercizio dell’Impresa, possa avere la sua giusta valorizzazione; possa godere di strumenti partecipativi; possa essere «collaborato», ma non sostituito dall’intelligenza artificiale e trovare, in appropriati specifici contratti, la sua disciplina: tenendo ben presente, che causa (ovvero scopo) di quei contratti dovrà essere l’interesse dell’Impresa nel quale confluiscono e si fondono quello del Datore e quello del Prestatore al fine di produrre ricchezza per l’intera collettività.
Le tutele predisposte dallo Statuto debbano fare i conti, oggi, con un contesto produttivo e organizzativo profondamente mutato, in cui l'avvento delle nuove tecnologie informatiche, la digitalizzazione pervasiva del tempo esistenziale, il progressivo smussamento del confine fra lavoro mercantile, sociale e di cura, pongono nuove domande, alle quali è talvolta arduo trovare risposta in una regolazione che, sebbene attenta a preservare la sfera personale del lavoratore, è stata comunque concepita in un contesto diverso.
Il cambiamento dell'impresa e del lavoro, la diffusione di settori solo parzialmente tutelati dallo statuto, la globalizzazione dei mercati, la redistribuzione del ciclo produttivo su scala internazionale, evidenziano nuove esigenze di tutela, questa volta più strettamente legate allo svolgimento della prestazione lavorativa, alla valutazione e valorizzazione della professionalità e all'esigenza di formazione e riqualificazione, che sfidano lo Statuto e il modello regolativo ad esso sotteso.
Tra i tanti specifici profili di tutela, inoltre, un’attenzione particolare viene dedicata alla disciplina del licenziamento illegittimo che, sulla base del (falso) presupposto della scomparsa della sotto protezione sociale e contrattuale, ha subito un incisivo ridimensionamento, soggetto peraltro a diverse e molto dibattute questioni interpretative.
Un’accurata riflessione viene dedicata all’esame, alla luce della esperienza statutaria, delle due tematiche della rappresentanza sindacale all'interno e al di fuori dell'impresa, tra aziendalizzazione delle regole e internazionalizzazione del capitale, e alla complicata attuazione dei principi in materia di democrazia industriale e di partecipazione sindacale alla gestione dell'impresa.
Una riflessione sul versante delle tecniche di tutela processuale dei lavoratori, che completano il progetto garantista introdotto dallo Statuto, al fine di conferire effettività ai diritti individuali e collettivi che traggono linfa dalla stessa Legge n. 300/70, segnalando, in questa prospettiva, l’importanza dell’art. 28 e della riforma del processo del lavoro seguita nel 1973.
Alfredo Magnifico



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