Indennità sostitutiva delle ferie non godute e valore probatorio del verbale ispettivo
- redazione informamolise
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Con l’ordinanza n. 5694 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna sulle tematiche: l’accertamento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute e il ruolo del verbale ispettivo come fonte di prova privilegiata.

La decisione introduce chiarimenti che avranno un notevole impatto sulle controversie ancora pendenti.
La vicenda origina dal decreto ingiuntivo con cui veniva riconosciuto alla lavoratrice il diritto a ricevere l’indennità per 94 giorni di ferie non godute, come attestato da un verbale della DTL. Il datore di lavoro propone opposizione, e la controversia attraversa il doppio grado di merito con esiti opposti.
In appello, la Corte ribalta la decisione di primo grado: rileggendo il materiale istruttorio, ritiene che la lavoratrice abbia maturato 73 giorni di ferie nel periodo 2007-2010 e ne abbia goduto 46, con conseguente spettanza dell’indennità solo per 27 giorni. Poiché il datore aveva già versato una somma pari a 48 giorni, il decreto ingiuntivo viene revocato.
Il ricorso in Cassazione mira a ripristinare la centralità probatoria del verbale ispettivo, sostenendo che avrebbe dovuto prevalere sulle altre risultanze.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte esamina la doglianza principale: il valore, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., del verbale redatto dagli ispettori del lavoro.
La ricorrente sostiene che l’accertamento ispettivo faccia fede fino a querela di falso, poiché frutto della percezione diretta del pubblico ufficiale.
La Cassazione non condivide. Richiamando un consolidato indirizzo, il Collegio ribadisce che non tutto ciò che è verbalizzato gode di fede privilegiata: il verbale è atto pubblico solamente per i fatti avvenuti in presenza dell’ispettore, non per le valutazioni da questi elaborate sulla base di documentazione aziendale.
Nella specie, l’ispettore aveva “quantificato” i giorni di ferie sulla base di elenchi riepilogativi non acquisiti al processo e, inoltre, divergenti dall’ultima busta paga.
Si tratta, pertanto, di valutazioni, non di constatazioni dirette, e pertanto non vincolano il giudice.
La Corte d’Appello, e la Cassazione la conferma, era quindi libera di attribuire al verbale un valore meramente indiziario, ponderandolo col resto delle prove disponibili.
La Cassazione ribadisce che è il lavoratore a dover provare di aver lavorato nei giorni destinati alle ferie e di non averle godute. Il mero richiamo alle buste paga, che non riportano l’effettiva fruizione delle ferie, non risulta sufficiente. La lavoratrice, afferma il Collegio, avrebbe dovuto dimostrare:
· di aver maturato un determinato monte ferie;
· di non averle godute;
· di aver lavorato nei giorni in cui avrebbe dovuto usufruirne.
La Corte d’Appello aveva effettuato una ricostruzione dettagliata, distinguendo anno per anno, e giungendo alla conclusione che quanto già erogato dal datore fosse addirittura superiore all’indennità effettivamente dovuta.
Tale ricostruzione non viene scalfita dal ricorso e viene dunque confermata in modo integrale.
La decisione offre l’occasione per riflettere sul peso che la documentazione amministrativa e aziendale assume nei contenziosi afferenti alle ferie maturate e non godute.
La Sezione Lavoro della Corte, infatti, valorizza la necessità di un accertamento puntuale e analitico, basato non su presunzioni generalizzate oppure sul mero dato formale delle buste paga, bensì su una ricostruzione concreta del rapporto di lavoro e dei periodi di effettiva presenza. In questo quadro, il registro delle presenze, pur provenendo dal datore, può costituire un elemento rilevante, soprattutto quando le risultanze coincidono con altre emergenze processuali, come avvenuto nel caso esaminato. È un approccio che riduce il rischio di attribuire automatico valore a dati che, da soli, potrebbero apparire incompleti ovvero non pienamente significativi, e che riafferma il ruolo del giudice quale garante dell’equilibrio tra tutela del lavoratore e corretto accertamento dei fatti.
La Suprema Corte respinge anche gli ulteriori motivi:
· sulla motivazione, non vi è traccia di vizi logici o apparenti; la ricorrente tenta solo di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove, inammissibile in sede di legittimità;
· sulle spese, è legittima la condanna della lavoratrice soccombente; la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito.
La Cassazione dà infine atto dell’obbligo della ricorrente di versare il contributo unificato aggiuntivo.
Dalla sentenza emerge il principio che potrebbe orientare i futuri contenziosi: il verbale ispettivo non gode di fede privilegiata per le valutazioni operate dal pubblico ufficiale sulla base della documentazione aziendale.
Il lavoratore che agisce per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare di aver lavorato nei giorni destinati al riposo, non essendo sufficiente la mera allegazione di difformità nelle buste paga o nei prospetti aziendali.
L’ordinanza impone una revisione della strategia probatoria della fase stragiudiziale;
· affidarsi esclusivamente al verbale ispettivo non è sufficiente: occorre verificare, che il verbale attesti fatti direttamente percepiti dall’ispettore e non mere valutazioni ricavate da documentazione aziendale non acquisita al fascicolo.
· la documentazione (elenchi riepilogativi, libro unico del lavoro, prospetti paga) se non è stata prodotta in giudizio, il verbale perde la propria forza privilegiata e diventa, liberamente, apprezzabile dal giudice insieme alle altre prove.
Chi assiste il lavoratore dovrà raccogliere e depositare fin dal primo grado tutti i documenti che il verbale ispettivo richiama: la loro assenza, come dimostra la vicenda può risultare decisiva e irreversibile nei gradi successivi. Ugualmente rilevante è la costruzione della prova sull’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa nei giorni destinati al riposo: le buste paga, anche se non riportano il godimento delle ferie, non assolvono da sole quell’onere.
Sarà necessario corroborare la domanda con prove testimoniali circostanziate, coi registri di presenza o con qualsiasi altro elemento che consenta una ricostruzione analitica anno per anno, nella consapevolezza che il giudice di merito dispone di ampio margine valutativo e che tale margine, come conferma la Cassazione, risulta sostanzialmente insindacabile in sede di legittimità. Sul fronte della difesa datoriale, l’ordinanza offre uno strumento prezioso: contestare tempestivamente, già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, sia la completezza del verbale ispettivo che la sua capacità dimostrativa rispetto ai giorni effettivamente lavorati, producendo i registri aziendali e richiedendo, ove possibile, la prova per interpello o testimoniale del responsabile del personale. Infine, nel contesto della fase cautelare e monitoria, il decreto ingiuntivo fondato sul solo verbale ispettivo resta formalmente ammissibile; tuttavia, espone il creditore a un rischio elevato di revoca in sede di opposizione qualora la controparte offra una ricostruzione documentale alternativa e analitica, come avvenuto nel caso de qua deciso dalla Sezione Lavoro.
Alfredo Magnifico