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Diritto dei precari alla monetizzazione delle ferie

  • redazione informamolise
  • 6 ore fa
  • Tempo di lettura: 1 min

Con la recente sentenza n. 883 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per i docenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni.


La pronuncia fa seguito al rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Torino.

La Suprema Corte ha enunciato tre principi specifici di diritto che ridisegnano la mappa dei ricorsi per il personale a termine:

Durante le sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti): l'indennità sostitutiva spetta solo per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione in cui il docente avrebbe potuto teoricamente fruirne.

Per la Cassazione, in questi periodi non è necessario un apposito avviso o invito alla fruizione da parte del dirigente scolastico.

Dal termine delle lezioni al 30 giugno: in questo arco temporale resta valido il principio favorevole ai lavoratori già espresso dalla giurisprudenza (Cass. nn. 15415/2024, 16715/2024, 28587/2024), essendo i docenti normalmente impegnati in scrutini ed esami, il supplente ha diritto all'indennità sostitutiva se il dirigente scolastico non lo ha formalmente invitato a godere delle ferie, avvertendolo espressamente della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.

Festività soppresse (Legge 937/1977): le quattro giornate di riposo vengono assimilate alle ferie, per i precari devono essere fruite entro il termine dell'anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori distinzioni.

Questa pronuncia nega ai precari con incarichi brevi lo stesso pieno diritto al godimento o alla monetizzazione delle ferie riconosciuto al personale di ruolo.

Questa diventa una disparità di trattamento ingiustificata che grava sulle spalle di chi già vive la precarietà del lavoro quotidiano nella scuola.

Alfredo Magnifico

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