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Al lavoratore spetta il contratto a tempo indeterminato se ha iniziato a lavorare senza firmare nulla

  • redazione informamolise
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Una recente sentenza del Tribunale di Roma chiarisce una regola che i datori di lavoro non possono più ignorare: il lavoro stabile è la regola, quello a termine è l'eccezione.

Ogni volta che un datore di lavoro vuole assumere qualcuno per un periodo limitato, deve farlo nel rispetto di condizioni ben precise, pena la perdita di ogni effetto giuridico della scadenza concordata.



Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1643/2026, ha ribadito con chiarezza questo principio: la mancanza di un documento scritto e firmato da entrambe le parti trasforma automaticamente il contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, a partire dal primo giorno di lavoro.


Si tratta dell’applicazione di un sistema pensato per proteggere il lavoratore dalla precarietà. La volontà di limitare nel tempo un'occupazione non può essere presunta, intuita o dimostrata attraverso comportamenti o testimonianze verbali: deve essere scritta, firmata e verificabile.


Senza forma scritta, il termine non esiste, il quadro normativo di riferimento è l'articolo 19, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2015, il quale stabilisce che il contratto a tempo determinato richiede sempre la forma scritta, salvo nel caso di prestazioni di durata inferiore a dodici giorni. In assenza di questo documento, la clausola che fissa la data di scadenza del rapporto è da considerarsi nulla. I giuristi parlano di forma richiesta ad substantiam, ovvero necessaria per la validità stessa dell'accordo, non solo come mezzo di prova.


Le conseguenze pratiche sono immediate e pesanti per il datore di lavoro. Se due parti si accordano verbalmente per una collaborazione di sei mesi, quel limite temporale non ha alcun valore dal punto di vista legale. Il rapporto nasce come se fosse a tempo indeterminato e tale rimane, indipendentemente da qualsiasi intesa raggiunta a voce. La ratio di questa norma è chiara: impedire che il contratto a termine diventi uno strumento per aggirare le tutele garantite ai lavoratori, rendendo invece obbligatorio che ogni deroga al principio della stabilità sia documentata con precisione e trasparenza.


La sottoscrizione deve avvenire prima o, al massimo, nello stesso momento in cui il lavoratore inizia a svolgere le proprie mansioni. Anche un ritardo di pochi giorni è sufficiente a rendere inefficace la clausola di scadenza.


Se il lavoratore inizia a prestare la propria attività prima di firmare il contratto, quell'inizio dimostra soltanto che le parti volevano instaurare un rapporto di lavoro, ma non prova che il lavoratore abbia accettato la durata limitata del medesimo. Per fare un esempio concreto, se un dipendente inizia a lavorare il lunedì e firma il contratto a termine solo il mercoledì, il suo rapporto si considera a tempo indeterminato sin dal primo giorno. L'onere di dimostrare che la firma è avvenuta tempestivamente ricade interamente sul datore di lavoro, che deve essere in grado di esibire il documento per scongiurare la conversione del contratto.


Una delle convinzioni più diffuse tra i datori di lavoro è che la comunicazione obbligatoria inviata ai centri per l'impiego tramite il Modello UniLav possa in qualche modo rimediare alla mancanza di un contratto firmato.


Il Tribunale di Roma ha smontato questa convinzione in modo netto: l'UniLav ha finalità esclusivamente amministrative e non sostituisce in alcun modo il contratto scritto tra le parti.


Questo modello serve a informare gli enti previdenziali e assicurativi dell'avvio di un nuovo rapporto di lavoro, ma rappresenta una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro, non un accordo bilaterale. Non contiene la firma del lavoratore, e per questo motivo non può valere come accettazione delle condizioni contrattuali, inclusa la durata limitata del rapporto.


Secondo il giudice, l'UniLav può essere considerato un indizio o una confessione resa a terzi, ma è privo della forza giuridica necessaria per convalidare un termine di durata, lo stesso vale per qualsiasi patto accessorio, come il periodo di prova: ogni clausola che limiti la stabilità del rapporto deve essere contenuta in un contratto scritto e firmato da entrambe le parti.


A completare il quadro degli obblighi formali, la legge impone che una copia del contratto sottoscritto venga consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Gli elementi che devono risultare obbligatoriamente per iscritto sono:

·       l'indicazione precisa della data di scadenza;

·       le motivazioni del termine, quando richieste dalla normativa;

·       la firma autografa o digitale del datore di lavoro e la firma autografa o digitale del lavoratore.

In mancanza di uno solo di questi elementi, il rapporto ricade automaticamente sotto le regole generali della subordinazione a tempo indeterminato.

Alfredo Magnifico

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