Affidamento e Gestione degli Impianti Sportivi, le osservazioni presentate da Pilone (FdI)
- redazione informamolise
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In data 27 maggio il sottoscritto Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Francesco PILONE, ha inoltrato al Presidente della II Commissione Consiliare LL.PP. una serie di osservazioni al Regolamento per l’Affidamento e la Gestione degli Impianti Sportivi in discussione in queste settimane in seno alla stessa Commissione.

Nello specifico il sottoscritto ha messo in evidenza alcune criticità che andrebbero superate al fine di volgere ad una pianificazione delle “linee guida” regolamentari che saranno funzionali alla migliore gestione delle procedure di affidamento dell’impiantistica sportiva comunale.
Visto l’alto valore della pratica sportiva e la necessità di promuovere qualsiasi attività volta al mantenimento di parametri elevati legati alla tutela della salute e al benessere psico-fisico di ciascuno, tenuto conto degli investimenti pregressi ed attuali (solo nell’ultima variazione di bilancio sono stati stanziati oltre 2 milioni di €uro in materia di impiantistica sportiva) considerato, tuttavia, che i ritorni economici e di cassa non corrispondono a livelli di equilibrio tali da poter permettere un allineamento finanziario ottimale e soddisfacente (si pensi che in alcuni casi ad investimento 100 gli introiti sono pari a 4) risulta quanto mai indispensabile predisporre presupposti regolamentari chiari e precisi che saranno alla base delle convenzioni da stipulare dopo l’espletamento trasparente dei relativi bandi di gara per l’affidamento degli impianti.
Nel dettaglio le osservazioni avanzate
1) P. 5, art. 3 lett. c) Il regolamento non fornisce dei criteri oggettivi per individuare gli impianti con o senza rilevanza economica. Se il regolamento: 1) non definisce criteri sufficientemente chiari, 2) e rinvia genericamente agli schemi di concessione, si crea una criticità di “spostamento della disciplina” dall’atto generale all’atto particolare. Il rischio è duplice sia per l’eccessiva discrezionalità in capo all’Ente che per una questione di gerarchia delle fonti, dove dovranno essere i singoli schemi di concessione a dettagliare gli aspetti tralasciati.
2) P. 13, art. 10 Anche questo articolo presenta alcune criticità rilevanti soprattutto sul piano della chiarezza dei criteri e della coerenza con i principi di concorrenza e parità di trattamento nelle concessioni pubbliche. In particolare, alcuni requisiti (come sede legale sul territorio, esperienza pregressa e “solidità organizzativa”) sono formulati in modo ampio o potenzialmente restrittivo, con il rischio di incidere sull’accesso alla gara e di introdurre elementi di valutazione non pienamente oggettivabili. Inoltre, la presenza di criteri socio-sportivi positivi è coerente con la funzione pubblica dell’impianto, ma andrebbe meglio bilanciata con parametri tecnici ed economici più determinati per evitare eccessiva discrezionalità nella valutazione dell’OEPV e nei requisiti di ammissione.
C’è un altro problema che si evince alla lettera d) dello stesso articolo 10:
1. Il vizio principale: indeterminatezza della norma La disposizione non distingue tra:
• inadempimento parziale/sanabile (es. ritardo lieve, documentazione mancante)
• inadempimento sostanziale/strutturale (es. mancata esecuzione di opere obbligatorie, mancata erogazione di servizi essenziali per anni) Questa omissione viola il principio di determinatezza degli atti amministrativi (art. 1, L. 241/1990), che impone criteri chiari e oggettivi nelle procedure selettive.
2. Il nodo centrale: la "sanabilità" non può essere illimitata Qui sta il cuore dell'argomento. In diritto amministrativo e contrattuale:
• La sanatoria presuppone che l'inadempimento sia ancora rimediabile nel suo oggetto (es. pagamento tardivo di canoni)
• Ma un inadempimento definitivo per decorso del termine (opere mai realizzate in un piano ventennale, servizi mai erogati) non è sanabile perché la prestazione è divenuta impossibile o priva di utilità per l'ente. Il principio è quello dell'art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento): quando una parte non esegue la prestazione dovuta in modo grave e definitivo, la controparte ha diritto alla risoluzione e tale inadempimento non può essere "sanato" unilateralmente dal debitore. Applicato al contesto concessorio: se il concessionario aveva obblighi pluriennali (opere, servizi cronoprogramma) e non li ha adempiuti nella sostanza, la "sanatoria" non è giuridicamente configurabile perché manca il presupposto: l'inadempimento è consumato e irreversibile.
3. Violazione dei principi delle concessioni pubbliche La norma, così formulata, contrasta con:
• Principio di concorrenza e par condicio (Codice dei contratti, D.Lgs. 36/2023, art. 3): ammettere concessionari gravemente inadempienti altera la competizione • Principio di affidabilità del concessionario (art. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023): le cause di esclusione per precedenti inadempimenti nelle concessioni pubbliche non possono essere aggirate con mere "sanatorie" autodichiarate
• Principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.): affidare impianti pubblici a soggetti che hanno dimostrato inaffidabilità strutturale è contrario all'interesse pubblico "L'art. 10, lett. d) del Regolamento, nella parte in cui consente l'affidamento in concessione al soggetto richiedente che abbia 'regolarmente sanato eventuali inadempienze', risulta viziato da indeterminatezza e illegittimità nella misura in cui:
a) non distingue tra inadempimenti sanabili (di natura formale o economicamente compensabile) e inadempimenti sostanziali e definitivi, relativi ad obblighi di fare infungibili e temporalmente determinati (realizzazione di opere, erogazione di servizi secondo cronoprogramma);
b) consente, di fatto, che un concessionario uscente gravemente e strutturalmente inadempiente rispetto ad obblighi assunti con la convenzione — la cui esecuzione è ormai divenuta impossibile per decorso del termine — possa partecipare a nuove procedure di affidamento mediante una 'sanatoria' che non ha ad oggetto l'inadempimento sostanziale, ma solo eventuali aspetti residuali e secondari dello stesso;
c) viola i principi di par condicio, affidabilità del contraente e buon andamento della PA, in quanto equipara, ai fini della partecipazione, soggetti inadempienti a soggetti che hanno correttamente adempiuto agli obblighi assunti, pregiudicando la qualità della selezione e l'interesse pubblico alla corretta gestione degli impianti; Si chiede pertanto che la norma venga integrata con una clausola che escluda espressamente dalla possibilità di sanatoria gli inadempimenti sostanziali e definitivi, specificando che costituisce causa ostativa non sanabile la mancata realizzazione, anche parziale, di opere obbligatorie o la mancata erogazione di servizi essenziali previsti dalla convenzione, salvo che tali prestazioni siano state formalmente oggetto di modifica consensuale dell'oggetto contrattuale da parte dell'ente concedente."
In sintesi:
1. Indeterminatezza → la norma non definisce cosa è sanabile
2. Impossibilità giuridica della sanatoria → certi inadempimenti sono definitivi e non recuperabili
3. Violazione della concorrenza → la sanatoria generica avvantaggia i peggiori concessionari
3) P. 16, art. 15 Le previsioni su “comuni confinanti”, “riserva d’uso” e “scomputo dei costi” risultano accomunate da indeterminatezza e scarsa tipizzazione, con possibili incertezze applicative e rischi di disparità di trattamento. Inoltre, la mancanza di criteri quantitativi e procedurali chiari può incidere sull’equilibrio economico della concessione e sulla certezza dei rapporti tra Comune e gestore.
4) P. 19, art. 20 Ancora una volta mancano definizioni oggettive di manutenzione ordinaria e straordinaria, rinviando alla successiva definizione all’interno delle singole convenzioni.
5) P. 25, art. 27, punto n. 3, b) Ancora una volta eccessiva genericità e mancata individuazione criteri e modalità di riduzione e compensazione, rinviando così alle singole concessioni. punto c) Anche qui, assenza di criteri per definire la riserva d’uso dell’Ente.



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