Governo: chiusura di discoteche e obbligo di mascherine anche all’aperto

Stop alle deroghe delle Regioni: le discoteche dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop, sul tavolo per il momento ci sono 100 milioni di euro. È quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

 “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, – dichiara il Ministro Speranza nell’Ordinanza – le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l’attenzione. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”. Il governo ha fatto venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche.

SInoltre sempre nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori, dalle 18 alle 6 del mattino disposto l’obbligo di mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui è più facile che si creino assembramenti. 

Questi i due articoli di cui si compone l’ordinanza ministeriale:

ART. 1 .1.

Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. .2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

ART. 2 .1.

Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. .2.

La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020. .3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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