Emergenza Covid 19/ Ordinanza regionale su stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento riguarda gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge. Di seguito il contenuto dell’ordinanza:

RILEVATA​ l’esigenza da parte degli operatori del settore di avviare tempestivamente i lavori di
sistemazione e di allestimento delle spiagge e degli stabilimenti, in vista dell’inizio della stagione balneare, a garanzia della ripresa dell’operatività di un settore strategico per l’economia della regione Molise;

RITENUTO necessario, tuttavia, al fine di prevenire l’elusione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, specificare le attività ammesse sul territorio regionale in applicazione dell’articolo 2, comma 2, con riferimento specifico agli stabilimenti balneari ed alle concessioni demaniali marittime, consentendo lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni ed allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Viene emanata l’Ordinanza:

Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) è fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro;
b) l’accesso è consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 20,00, fatta salva nelle restanti ore la sola facoltà di svolgere attività di vigilanza.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

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