Comune di Isernia: vietato il consumo di cibo e di bevande (alcoliche e non) fino al 9 gennaio

Con ordinanza n. 251/2021, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha vietato su tutto il territorio cittadino, su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico, il consumo di cibo e di bevande (alcoliche e non), con esclusione dell’acqua. Tale divieto varrà dalla mezzanotte del 28 dicembre 2021 fino alle ore 24:00 del 9 gennaio 2022.

Con il medesimo atto, il Sindaco ha altresì disposto che per chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio di bevande, in tutto il territorio comunale e in tutti i giorni della settimana:

1) è vietata la somministrazione o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

2) è vietato portare al seguito, dalle ore 22:00 alle ore 6:00, bevande alcoliche e superalcoliche acquistate in precedenza e non destinate al consumo in locali o aree private.

La stessa ordinanza n. 251 precisa che rimane consentita la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) e di cibo al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione.

L’atto è stato emesso in ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021. Pur in assenza di eventi, spettacoli e concerti si è ritenuto necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, porre particolare attenzione al consumo di cibi e di bevande su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico.

I trasgressori di quanto disposto nell’ordinanza saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25 a € 500, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo n. 267/2000 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

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