Telecamere di sorveglianza: utilizzabilità delle videoriprese nel processo penale

Un tema ricorrente, nell’ambito processuale penale, concerne l’utilizzabilità (come mezzo di prova) delle fonoregistrazioni e delle videoregistrazioni, quali strumenti idonei a comprovare la commissione di un reato.
In particolare si disquisisce, spesso, sull’utilizzabilità delle videoregistrazioni dei dispositivi di videosorveglianza, pubblici e privati, utilizzati dagli Enti, dai gestori di attività commerciali e dai cittadini presso le proprie abitazioni (e installati, naturalmente, nel rispetto delle norme e della privacy).
Sebbene i contenuti di detti supporti siano impropriamente configurati, da alcuni, come intercettazioni, gli stessi vanno fatti rientrare, invece, nell’alveo di altri istituti codicistici che ne conferiscono la liceità.
Detto assunto ha trovato conforto, nel tempo, in plurimi arresti giurisprudenziali che, distinguendoli nettamente dalle intercettazioni (in cui un soggetto terzo capta comunicazioni e dinamiche a cui non prende parte), li inquadra negli Istituti della produzione documentale e della cd. “prova atipica”.
Ha chiarito, infatti, la Corte di Cassazione, ex multis con Sent. n. 4675/2013, che le videoregistrazioni (in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico), rientrano nell’alveo dei “documenti” previsti dall’art. 234 c. p. p..
L’articolo in questione sancisce che è consentita in giudizio l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
E’ evidente, alla luce della lettura codicistica, come le videoriprese e le fonoregistrazioni rientrino perfettamente nella “cinematografia” e nella “fonografia”, non lasciando dubbi di sorta ad altre interpretazioni e configurandosi le stesse quali “prove documentali” ai fini processuali.
Se le videoregistrazioni vengono eseguite dalla polizia giudiziaria, invece, muterà l’inquadramento giuridico dell’attività di indagine, ma non la legittimità della produzione.
A disciplinarne la liceità, in questo secondo caso, interviene l’art. 189 c. p. p., che recita: “quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona”.
In parole povere il Giudice provvederà all’ammissione delle stesse, sentite le parti sulle modalità di assunzione, qualificandole in questo caso come “prove atipiche”.
In conclusione, ai fini della dimostrazione della condotta criminosa dell’imputato ben possono essere prodotte ed utilizzate, ai fini processuali, le fonoregistrazioni e le videoregistrazioni, sebbene considerate “atipiche” rispetto a quelle comuni, catalogate come “tipiche”.
Avv. Silvio Tolesino

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