Riforma Contratti: cosa cambia per il part-time

Il decreto attuativo della delega del Jobs Act relativa alla Riforma Contratti approvato dal Governo lo scorso 20 febbraio riscrive completamente le norme relative al lavoro part-time, o tempo parziale: l’impianto fondamentale resta sostanzialmente invariato, ma vengono previste nuove possibilità di part-time, ad esempio in alternativa al congedo parentale oppure per i lavoratori affetti da gravi patologie. Vediamo nel dettaglio.Il contratto part-time è a tutti gli effetti uncontratto di lavoro dipendente, Può essere di tipo orizzontale (riduzione orario giornaliero), verticale (riduzione orario settimanale o mensile), o misto.
Il lavoro straordinario, invece, è consentito solo per le forme di part time verticale e misto. Ci sono, invece, delle novità relative alle clausole flessibili ed elastiche, attraverso le quali il datore di lavoro può variare l’orario concordato (comunicandolo con un anticipo di due giorni).
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.  le distinzioni sono le seguenti:
a) «tempo pieno» l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) «tempo parziale» l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
d) «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
e) «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d);
f) «lavoro supplementare» quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Il decreto Riforma Contratti viene disciplinato anche:
1.Lavoro supplementare, lavorostraordinario, clausole flessibili ed elastiche
2.Trattamento del lavoratore a tempo parziale
3.Trasformazione del rapporto
4.Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
5.Disciplina previdenziale
6.Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche
7. Lavoro intermittente
8. Contratto di somministrazione
(Decreto Riforma Contratti attuativo della delega del Jobs Act)

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