Legittime le dimissioni del dipendente per ritmi troppo stressanti

La suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 18429/2015, depositata il 18 settembre u.s. ha ritenuto logiche e fondate le dimissioni rassegnate dal lavoratore a causa dell’assoggettamento a ritmi di lavoro improponibili.  Il dipendente, infatti, lamentava di essere troppo esasperato dal sovraccarico di lavoro insostenibile al quale la società datrice di lavoro lo caricava e che gli aveva addirittura causato conseguenze negative alla salute, sfociate in una sindrome ansiosa da stress per iperattività lavorativa, come da certificato medico del servizio di medicina fiscale e legale prodotto.
La mole di lavoro, peraltro, risultava agli atti, oltre che dal carteggio relativo alle dimissioni, anche dai prospetti riepilogativi del lavoro svolto dal ricorrente e dai fogli presenze. Alla luce delle congrue motivazioni della Corte di appello in merito, la Cassazione non ha potuto far altro che confermare l’adeguatezza della decisione.Nel confermare la sentenza emessa dal giudice di merito, la società datrice di lavoro è stata condannata a pagare in favore dell’ex dipendente una somma pari ad euro 84.637,34, a titolo di differenze retributive e TFR e, soprattutto, alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso giustificata dalla legittimità delle dimissioni per ritmi lavorativi insostenibili.

Alfredo Magnifico

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