Il nostro ordinamento prevede particolari situazioni che, alla luce di un bilanciamento di interessi, giustificano la consumazione dei reati (artt. 50 e ss c. p.). L’art. 54 del codice penale, in particolare, disciplina lo “stato di necessità” e sancisce: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Sulla scorta di tale presupposto, il Tribunale di Campobasso, con Sentenza n.° 285 del 2016, ha deciso di assolvere un uomo imputato del reato di furto di energia elettrica. In particolare l’imputato, avvalendosi di un mezzo fraudolento consistito nel collegare l’impianto elettrico dell’abitazione di residenza direttamente sulla rete ENEL, aveva by-passato il misuratore (contatore elettrico), impossessandosi illegalmente dell’energia elettrica. Ciò detto, nel corso del dibattimento è emerso uno stato di bisogno in capo all’autore del reato, una condizione tale da ritenere sussistente l’esimente, appunto, dello stato di necessità. Il fondamento della scriminante dello stato di necessità, scrive il Giudice, “si fonda sull’inutilità della pena nei riguardi di un soggetto che abbia commesso il fatto in quanto costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo di un danno grave alla persona”.
La Suprema Corte (v. Cass. 12655/1988) ha osservato, in modo rigido, che è ravvisabile la causa di giustificazione dello stato di necessità qualora non sussista una “percorribile alternativa lecita” che possa realizzare la medesima funzione di salvaguardia del bene messo in pericolo.
Sebbene la giurisprudenza della Cassazione sia rigida e ritenga che il bisogno economico non soddisfi i requisiti dell’articolo de quo, in quanto alle carenze economiche si potrebbe far fronte attraverso la moderna organizzazione sociale, che tutela gli indigenti, eliminando per questi il pericolo di restare privi di quanto occorre per il sostentamento (v. Cass. 11863/1995), l’esperienza di tutti i giorni, in questa società scossa dalla crisi, ci dice quanto sia difficile, per molti, anche il solo avvicinarsi a dette forme di tutela.
Del resto, proprio attraverso l’interpretazione dell’art. 54 del Codice Penale, alla luce della nostra Carta Costituzionale, con esplicito riferimento alla concezione solidaristico- personalistica, di cui all’art. 2 della Costituzione, l’ordinamento è pervenuto ad un ampliamento delle maglie, fino a qualche tempo fa anguste, del concetto di “grave danno alla persona” ricomprendendo non solo la vita e l’integrità fisica, ma anche l’onore, il pudore, la libertà sessuale, lo stato di bisogno ed altre tipologie di diritti che trovano una referente guida nell’articolo 2 della Costituzione, quale contenitore da cui è possibile estrarre posizioni giuridiche che si pongono come tutela, anche in via mediata, di diritti fondamentali. Alla luce di tali considerazioni il Tribunale di Campobasso ha deciso di mandare assolto l’imputato “perché il fatto non costituisce reato”.
Avv. Silvio Tolesino
Furto di energia elettrica: il reato è scriminato se c’è uno stato di bisogno
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