Credito Iva del primo trimestre: il rimborso va chiesto entro aprile

Per i contribuenti Iva che, nel corso del primo trimestre 2015, hanno realizzato un’eccedenza di imposta superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne il rimborso, in tutto o in parte, o l’utilizzo in compensazione con altri tributi e contributi, il termine per la richiesta è il 30 aprile. Il modello da presentare è Iva Tr. Per le somme fino a 15.000 euro non sono richieste garanzie, bastano il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di determinati requisiti.
Può fruire del rimborso chi:
– esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
– effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
– ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
– non residente e senza stabile organizzazione in Italia, si è identificato direttamente (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o ha nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato
– effettua, in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti prestazioni: lavorazioni di beni mobili materiali; trasporto di beni e relativa intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relativa intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, Dpr 633/1972.

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