Con il decreto dignità cambiano le norme per il contratto a termine

Lo scorso 14 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità) che introduce diverse novità in tema di lavoro, tra le più significative; la modifica delle norme sul contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione,recante: “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” pubblicato in G.U. il 13/07/2018.
Il decreto introduce diverse novità in tema di lavoro; tra le più significative vi è la modifica delle norme sul contratto di lavoro a tempo determinato e in somministrazione previste dal Decreto Legislativo n. 81/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act).
L’ambito di applicazione si estende anche ai rapporti in somministrazione, esclude i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018.
La disciplina riguarda anche i lavoratori con disabilità per i quali è consentita l’assunzione a tempo determinato e con contratto di somministrazione.
La durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato scende da 36 mesi a 24 mesi e il numero di rinnovi possibili diminuisce da 5 a 4.
La violazione del termine di 24 mesi comporta la conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, a partire dalla data del superamento.
Il decreto concede più tempo ai lavoratori per contestare la legittimità del contratto. Ci sono infatti 180 giorni di tempo dalla cessazione per impugnare il contratto.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina del contratto a termine, cancellando ogni riferimento alla giustificazione tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva prevista dal Decreto Legislativo n. 368/2001 abrogato dal Decreto Legislativo n. 81/2015.
Il Decreto Legge n. 87/2018 reintroduce la causale e prevede che dopo il primo rinnovo (12 mesi), il datore di lavoro è obbligato a indicare il motivo per cui intende fare ricorso al contratto a tempo determinato.
Le causali valgono anche per i rapporti a tempo determinato tuttora in corso, per quanto riguarda proroghe e rinnovi.
Il contratto a termine può essere giustificato da:“esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”, (per esempio nuove commesse); “necessità temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria o necessità di sostituire altri lavoratori che magari sono in ferie”. Per i contratti stagionali non c’è obbligo di causale.
Ad ogni rinnovo di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, a partire dal secondo è previsto un aumento dello 0,5% dei costi contributivi.
Il Decreto n. 87/2018 interviene anche su altri aspetti che riguardano il lavoro, i provvedimenti relativi a licenziamento e delocalizzazioni.
In caso di licenziamento aumenta del 50% l’indennità prevista senza giusta causa nell’ambito del contratto a tutele crescenti,fino a un massimo di 36 mensilità.

Sulla delocalizzazione: le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per investimenti e occupazione e che spostano l’attività fuori dall’Italia “entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata” sono soggette a sanzioni fino a 4 volte l’importo del beneficio ricevuto, che dovranno restituire a interesse maggiorato. Il vincolo trova applicazione indipendentemente dalla forma di aiuto pubblico: contributo, finanziamento agevolato, garanzia, bonus fiscali.
Normativa di riferimento:
Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.
Alfredo Magnifico

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