Cassazione: immagini utilizzabili a fini disciplinari a meno che CCNL non preveda diversamente

Con la sentenza n. 30822 del 24.11.2025, la Cassazione afferma che le immagini raccolte tramite impianti audiovisivi possono essere utilizzate a fini disciplinari, a meno che il contratto collettivo non preveda una clausola di inutilizzabilità.

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi intascato due banconote da 100€ provenienti da clienti.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la contestazione era fondata sulle riprese effettuate dalle telecamere, presenti sul luogo di lavoro, non utilizzabili alla luce delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, dopo la novella introdotta dal c.d. Jobs Act, le registrazioni delle telecamere installate in azienda sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche disciplinari, purché il lavoratore sia stato informato e siano rispettate le regole sulla privacy.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, la norma presuppone che nulla, in altre fonti, limiti tale impiego.

Per la sentenza, dunque, se il CCNL prevede una clausola di miglior favore (per i dipendenti) secondo cui vige un divieto di usare le immagini per fini disciplinari, detta formulazione prevale su quella legislativa.

Su tali presupposti la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società, confermando la illegittimità del licenziamento irrogato.

Alfredo Magnifico

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