Bollo sui documenti informatici, scomputabile l’acconto di gennaio

Nella Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, l’Agenzia delle  Entrate ha precisato che l’acconto sull’imposta di bollo dei documenti informatici dovuta per il 2014, versato con il modello F23 cartaceo, può essere scomputato dal pagamento da effettuare in un’unica soluzione con l’F24 telematico entro domani 30 aprile 2015, in applicazione della nuova disciplina prevista dal Dm 17 giugno 2014. Secondo l’attuale disciplina, l’imposta di bollo su fatture, atti e documenti informatici deve essere versata in un’unica soluzione, in modalità telematica, tramite il modello F24, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, inoltre, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta sempre ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
Analogamente a quanto prevedeva il primo decreto, l’imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Il Dm 17 giugno 2014, infine, nel prevedere l’abrogazione del decreto 23 gennaio 2004, nulla ha disposto nei confronti dei contribuenti che, per l’anno 2014, avevano già versato l’acconto secondo le vecchie regole.

Risoluzione

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