Attestato di Prestazione Energetica Unico: cosa cambia

L’Ape, l’attestato di prestazione energetica che viene utilizzato per determinare l’efficientamento degli immobili, cambia volto, le  modifiche entreranno in vigore da prossimo 1° luglio, insieme alle nuove Linee Guida per la certificazione energetica che sostituiranno quelle emanate nel 2009.
Queste  le novità  introdotte:
Classi energetiche
Nel nuovo Attestato di Prestazione Energetica le classi energetiche andranno dalla più efficiente A4 alla peggiore G, passando per la A3, la A2, la A1, la B, la C, la D, la E e la F. Ai nuovi edifici è richiesta come minimo la classe energetica B.

APE unificato
L’Attestato, obbligatorio in caso di compravendite di immobili, sarà semplificato e identico su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea. Le Regioni e le Province autonome dovranno adeguarsi entro due anni.

SIAPE
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli edifici.

Gli annunci
Sarà introdotto uno schema di annuncio di vendita e di locazione contenente informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici. In tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali (come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente). Verranno poi inseriti simboli grafici per rendere più facile la comprensione anche a chi non è un tecnico.

Il certificatore energetico
Il decreto ricorda che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del  Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l’APE “deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.

Contenuti nel nuovo APE:
– dovranno essere riportati gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all’involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente;
– dovrà essere presente sia la prestazione energetica globale in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile;
– dovranno essere specificati gli interventi da realizzare sull’edificio distinti tra interventi di ristrutturazione edilizia ed interventi di riqualificazione energetica;
–  dovranno essere indicati i consumi energetici sia per il riscaldamento invernale che per le attività di raffrescamento estivo;
– dovranno essere riportate le emissioni di anidride carbonica e l’energia esportata.

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