L’avvocato risponde/ Cosa dobbiamo sapere se acquistiamo un’auto usata “difettosa”……

L’avvocato Lorenza Cuccaro tratterà in una rubrica specifica temi importanti e di stretta attualità e risponderà ai brevi quesiti che verranno eventualmente posti. I lettori potranno porre domande o sottoporre alla sua attenzione questioni di rilevanza pubblica inviando mail a: [email protected]

Quando compriamo un’auto usata, è bene conoscere le garanzie ed i diritti che possiamo esercitare nel caso in cui sorgano “problemi” che al momento dell’acquisto non avevamo potuto rilevare….

La garanzia auto, per i consumatori, è regolata dal “Codice del Consumo” (il D.Lgs. 206 del 6/9/2005 aggiornato).

La prima distinzione rilevante riguarda appunto l’acquirente: chi acquista un’auto come consumatore, può invocare la garanzia prevista dal Codice del Consumo, mentre chi acquista con la propria partita IVA per fini d’impresa, è tutelato dalle norme previste dal codice civile.

Nel caso in cui acquistiamo un’auto come consumatori, una premessa è d’obbligo: il venditore deve consegnare a noi consumatori beni conformi al contratto di vendita. La conformità, nel caso delle auto usate così come per gli altri beni di seconda mano, implica comunque un giudizio che non può non tener conto dell’usura derivante dal pregresso utilizzo del mezzo, di cui evidentemente non possiamo lamentarci: in sostanza, possiamo chiedere conto al venditore di quei difetti che non derivano dall’uso normale dell’automobile. Dovremmo, pertanto, conoscere compiutamente lo stato in cui si trova il veicolo nel momento in cui lo acquistiamo, se presenta dei difetti e se necessita di una manutenzione non ordinaria.

Adesso vediamo cosa prevede il Codice del Consumo: la garanzia legale ivi contemplata (che, però, non riguarda gli acquisti di auto tra privati, ma solo quelli tra professionista e consumatore) si applica per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di consegna dei veicoli sia nuovi che usati, sebbene per i veicoli usati il periodo può essere ridotto fino a non meno di 12 mesi purché vi sia il consenso dell’acquirente (è da tener presente che tale garanzia non può essere limitata o negata ed eventuali clausole derogatorie inserite nel contratto di vendita sono nulle!).

Proprio perché il consumatore ha diritto che il veicolo acquistato sia conforme al contratto, salvo casi molto specifici, in caso di mancanza di conformità dell’auto, l’unico responsabile nei confronti del consumatore-acquirente è proprio il venditore, non già il produttore del veicolo.

Vediamo, nel dettaglio, cosa fare nel caso in cui il veicolo presenti dei “problemi inaspettati”….

Innanzitutto, dobbiamo sapere che i difetti che si manifestano entro i sei mesi dalla data della vendita del veicolo, si presume che esistessero già al momento dell’acquisto con la conseguenza che è il venditore a dover provare che il difetto riscontrato non sia a lui imputabile. Ome prima cosa occorre denunciare l’esistenza del vizio riscontrato con raccomandata a/r indirizzata la venditore e, per evitare eventuali eccezioni di scadenza della garanzia, è il caso di dimostrare la data di consegna del veicolo stesso attraverso una formale ricevuta sottoscritta dal venditore (in assenza farà fede il passaggio di proprietà effettuato al PRA).

Ora vediamo i rimedi che, in una sorta di scala gerarchica, sono: riparazione/sostituzione, riduzione del prezzo, sostituzione del veicolo con uno identico e risoluzione del contratto. La riparazione e la sostituzione del pezzo difettoso, devono avvenire senza alcun aggravio di costi a carico dell’acquirente ed entro breve termine. L’acquirente, invece, potrebbe trovarsi a dover partecipare, unitamente al venditore, all’acquisto di un pezzo nuovo nel caso in cui, tenendo appunto conto della vetustà del veicolo e dell’usura, non sia possibile reperirlo usato.

Qualora la riparazione non fosse possibile, o fosse eccessivamente onerosa per il venditore, allora si potrà ottenere una congrua riduzione del prezzo, pari al valore che il consumatore avrebbe accettato di pagare se avesse avuto coscienza del difetto prima dell’acquisto.

Altra soluzione che potrebbe essere adottata nel caso in cui non possa essere eseguita alcuna riparazione, in alternativa alla riduzione del prezzo, è la possibilità di chiedere la sostituzione del veicolo con uno identico, sempre senza spese per il consumatore. Se la percorrenza prima della scoperta del difetto supera i 1.000 Km, il venditore potrà richiedere il controvalore della percorrenza, per scaglioni di 1.000 Km, utilizzando un riferimento in ogni caso accettabile.

Quando alcuno dei possibili “rimedi” sopra delineati è attuabile, allora si dovrà necessariamente richidere la risoluzione del contratto, che comporta la restituzione del veicolo ed il rimborso di quanto pagato (il prezzo del veicolo, immatricolazione, eventuali spese di istruzione pratica di finanziamento,, ecc…). Se l’eventuale finanziamento è stato gestito dal venditore, unitamente al contratto d’acquisto si risolve automaticamente anche quello di finanziamento (D.Lgs. 141/2010) e le rate pagate vi dovranno essere restituite dalla Finanziaria.

In caso di dubbi, richiedete una consulenza……

Avv. Lorenza Cuccaro

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