Richiesta di iscrizione nella sezione REA: adempimenti per i ritardatari

Il 30 settembre 2013 per mediatori e agenti e rappresentanti di commercio, nonché mediatori marittimi e spedizionieri, sono scaduti i termini fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’aggiornamento al Registro imprese e per l’eventuale richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, adempimenti richiesti a seguito della soppressione dei rispettivi ruoli.  Con la circolare n. 3662/C del 10 ottobre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alle Camere di Commercio alcune indicazioni al fine di uniformare le procedure da attivare per gli inadempienti e i ritardatari.

In sintesi:
·    le imprese in attività alla data del 12 maggio 2012 e che non hanno provveduto entro il 30 settembre 2013 a regolarizzare la posizione, possono ancora provvedere all’aggiornamento dei dati nel Registro delle Imprese. Le istanze tardive perché presentate oltre il termine suddetto saranno assoggettate all’oblazione di Euro 10.00, oppure di Euro 51.33 rispettivamente se presentate entro il 30 ottobre prossimo oppure oltre. L’oblazione è a carico di ciascun soggetto obbligato, titolare di ditta individuale o amministratori di società;
·    i soggetti inattivi al 12 maggio 2012 che non hanno richiesto l’iscrizione entro il 30 settembre 2013 nell’apposita sezione del REA, non possono più provvedere. Essi potranno far valere l’iscrizione nei ruoli soppressi per un periodo di tempo limitato, 4 anni nel caso di mediatori, 5 anni nel caso di agenti e rappresentanti di commercio.
La Camera di Commercio avvisa che da i primi di ottobre ha avviato  una ricognizione dei soggetti iscritti nel Registro Imprese alla data del 12 maggio 2012, i quali sono obbligati quindi alla richiesta di aggiornamento dei dati entro il termine del 30 settembre scorso, sulla scorta di appositi elenchi che verranno forniti da Infocamere.
I soggetti inadempienti, quindi, si vedranno recapitata un’apposita comunicazione con richiesta a provvedere all’adempimento suddetto, entro l’ulteriore termine di 30 giorni fissati dall’ufficio. In mancanza di conformazione all’impresa inadempiente sarà inibita la prosecuzione dell’attività a mezzo di apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Per informazioni
Sito www.cb.camcom.gov.it
Tel  0874/4711
[email protected]

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