Ridurre un fenomeno ampio come quello della luce artificiale e dei suoi effetti a pochi articoli, dal 213 al 218, è da considerarsi un lavoro immane eppure il Legislatore ha raggiunto il traguardo della chiarezza e della completezza. In pochi tratti riesce, pur nello sforzo di raggiungere la comprensibilità necessaria per far sì che il dettato normativo sia alla portata di tutti, anche dei meno tecnici, a definire fenomeni fisici di elevata scientificità. Innanzitutto prende in considerazione qualsiasi radiazione elettromagnetica ottica di tipo artificiale e ne individua una prima differenza: di tipo coerente ad esempio il laser nel senso che il raggio di luce porta con sè tutta l’energia emessa in una unica direzione, e di tipo incoerente laddove il raggio è diffuso in più direzioni. Per ognuno di questo due tipi è prevista una disciplina. L’esposizione dei lavoratori al raggio laser e la loro protezione dai rischi da questo generati sottostà ad una disciplina particolare. Nel Testo Unico si definiscono come radiazioni ottiche le radiazioni elettromagnetiche che a seconda della lunghezza d’onda si suddividono in: radiazioni ultraviolette suddivise in bande UVA, UVB e UVC, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse suddivise in IRA, IRB e IRC. Ognuno di questi fenomeni, nei pochi articoli dedicati, viene analizzato e disciplinato in modo esaustivo. Negli incontri che seguiranno proveremo a scoprirne di più.
Cristiana Scappaticci