Privare una regione del proprio Statuto costituisce una violazione di natura costituzionale

vincenzo musacchioLa Regione Molise, in ottemperanza all’art. 123 della Carta Costituzionale, ha approvato lo Statuto regionale con delibera del 20 dicembre 2012 n. 258. Oggi più che mai, la sua promulgazione risulta fondamentale per una serie di motivi. Il primo, riguarda le norme che riconoscono e garantiscono la possibilità, per almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero per un quinto dei consiglieri regionali, di sottoporre lo Statuto a referendum. Il secondo, risiede in capo al Governo Italiano il quale ha l’onere di esercitare entro trenta giorni le azioni contro eventuali dubbi di legittimità costituzionale. Sussiste anche un terzo elemento di incommensurabile importanza, poco citato, che riguarda la sospensione dei diritti di partecipazione popolare alle scelte della politica regionale.

Da un punto di vista tecnico-giuridico non vi è dubbio che già sia scaduto il termine per proporre il referendum e conseguentemente si sia concretizzato l’obbligo di promulgare lo Statuto. Ad oggi, tale prescrizione non risulta ancora eseguita. Il mio parere, scevro da condizionamenti o appartenenze politiche, mi porta a ritenere che privare una regione del proprio Statuto costituisca una condotta incostituzionale, soprattutto considerando la terza motivazione già delineata, poiché di fatto si inibisce ai cittadini l’esercizio dei diritti di partecipazione democratica riconosciuti dallo Statuto stesso. In questo modo si palesa una chiara limitazione dell’esercizio di istituti di democrazia diretta (diritto di petizione, referendum abrogativo, referendum consultivo, consultazioni popolari). Il rifiuto, il ritardo o l’omissione della promulgazione dello Statuto, quindi, configurano senz’altro una violazione di natura costituzionale. Persistendo l’eventuale inerzia nell’utilizzazione di rimedi interni all’ordinamento regionale stesso, potrebbe trovare applicazione uno strumento estremo quale la rimozione “sanzionatoria” ai sensi del primo comma dell’art. 126 della Costituzione. A rafforzare tale tesi il fatto che l’istituto della promulgazione sia stato più volte sottoposto all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza le quali all’unisono hanno affermato che il Presidente non dovrebbe influire né sul contenuto della legge deliberata dal Consiglio né sui tempi di entrata in vigore della stessa. Qualora ciò accadesse, dal punto di vista formale, come si è detto, si verificherebbe una violazione di norme statutarie e costituzionali, e dal punto di vista sostanziale, si avrebbe una frattura nei rapporti tra Presidente e Consiglio regionale, e tra Consiglio regionale e cittadini-elettori che, se non sanata “dall’interno”, consentirebbe il ricorso allo scioglimento sanzionatorio ex art. 126, comma 1, Cost. (In tal senso per tutti cfr. BARTOLE – BIN – FALCON – TOSI, Diritto regionale, Bologna 2005 pag. 117).

VINCENZO MUSACCHIO – Presidente Co.Re.A. Molise

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