Per questo l’obbligo di fedeltà deve considerarsi infranto anche in caso di attività «solo progettuali per la costituzione di una società operante in concorrenza con l’impresa del datore di lavoro».
Circostanza provata sia dall’oggetto sociale della neo costituita Srl, sovrapponibile con quello di cui il lavoratore era alle dipendenze, sia dalla vicinanza tra le due sedi. Mentre resta priva di riscontro la certezza del ricorrente che la società incriminata non avrebbe mai effettivamente operato. La Cassazione sgombra il campo anche dall’accusa di fare «il processo alle intenzioni», mossa ai giudici di appello che avevano annullato il verdetto di primo grado favorevole al ricorrente. L’obbligo di fedeltà a carico del dipendente va collegato ai principi di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 del codice civile) che impongono «al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente».
Illogico, secondo i giudici, parlare, come ha fatto la difesa, di “inconsapevolezza”, ben potendo immaginare la «potenzialità lesiva» dell’azione di aderire all’Srl “gemella”. E il rimedio per l'”errore” commesso non può essere la dismissione della partecipazione. Un gesto tardivo che non evita la fine del rapporto fiduciario, irrimediabilmente compromesso dopo la scoperta che il dipendente aveva una propensione a non curare gli interessi dell’azienda per cui lavorava. Anzi attivandosi per farle concorrenza
Riassumendo :
01 | LA FEDELTÀ
L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede (articoli 1175 e 1375 del codice civile) e impone di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente
02 | LA CONCORRENZA
Viola il dovere di fedeltà (articolo 2105 del codice civile) ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della stessa attività economica del datore di lavoro
03 | LA FIDUCIA
Il rapporto di fiducia è compromesso anche se l’attività non si concretizza e non viene leso l’interesse economico del datore. Quello che conta è la natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente in contrasto con la leale collaborazione che costituisce l’essenza del lavoro subordinato
04 | IL RAVVEDIMENTO
È del tutto indifferente ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico nella condotta disciplinarmente rilevante, che, subito dopo la sospensione cautelare, il lavoratore abbia dismesso la partecipazione alla nuova società.
Alfredo Magnifico