Porto e detenzione: disciplina giuridica e responsabilità penale derivante dall’omessa custodia delle armi

Nell’attuale momento storico caratterizzato da un’escalation di furti e rapine, molte persone avvertono sempre di più l’esigenza di difendersi e di ricorrere, a torto o a ragione, alla cd. autotutela. Sulla scorta di questa percezione è in crescita il numero di persone che decide di munirsi di un’arma e della relativa autorizzazione a detenerla.La normativa in materia di armi è abbastanza eterogenea e l’esigenza preposta all’acquisto può essere subordinata all’intento sportivo o, in casi eccezionali, alla difesa; ciò col chiaro intendimento che l’utilizzo di un’arma è un extrema ratio, essendo solo lo Stato preposto, giustamente, all’individuazione e alla punizione degli autori dei reati.

In Italia esistono vari tipi di autorizzazioni relative all’acquisto, al porto/trasporto e alla detenzione di armi. Il “porto per difesa personale” ad esempio, concesso raramente e solo comprovando idonee esigenze di difesa, permette di portare l’arma carica fuori dalla propria abitazione e richiede l’autorizzazione tanto della Questura quanto della Prefettura. Più frequente e agevole, invece, è l’acquisizione del “porto di fucile”, valido anche per il tiro a volo e il tiro a segno, che viene rilasciato dal Questore ed è comunemente detto “per uso sportivo”; quest’ultimo autorizza il titolare alla detenzione e al trasporto di tutte le armi idonee all’esercizio della specifica attività di tiro, comprese le armi corte (ossia le pistole).

Ora, a prescindere dal fatto che si sia favorevoli o contrari, è importante sapere che se si decide di acquistare delle armi occorre custodirle con la massima accuratezza, in un posto sicuro e inaccessibile a chiunque.

Gli artt. 20 e 20-bis della L. 18 aprile 1975 n. 110, a tal proposito recitano: “La custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri”, Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un’arma […] e’ punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e’ punito con l’arresto”.

La legge non prescrive l’obbligo tassativo della custodia delle armi in cassaforte o armadi blindati ma obbliga il detentore ad organizzarsi per evitarne l’altrui impossessamento.

Oltre alla sanzione penale di specie, che tra l’altro è contravvenzionale, il rischio più grande che deriva dall’impossessamento da parte di terze persone di armi, è il coinvolgimento del proprietario nel successivo processo penale a carico degli autori di un eventuale reato. Se ad esempio colui che si impossessa dell’arma commette un omicidio, sarà chiamato anche il proprietario a risponderne in concorso. Infatti una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. IV, n.° 18446 del 5 maggio 2014) ha stabilito che in tema di omicidio colposo, per omessa adeguata custodia di armi da sparo e relativo munizionamento, risultano irrilevanti le circostanze di fatto in presenza delle quali l’evento si verificò, rappresentando l’occasione, e, ove riferibili a comportamenti umani responsabili, una concausa, dell’evento, la radice della responsabilità penale per colpa del proprietario-detentore dell’arma essendo radicata nella predetta condotta omissiva”.

In conclusione si può affermare che la decisione di acquistare un’arma è molto delicata perché, a prescindere dall’iter burocratico necessario per l’ottenimento della licenza (visita medica, psichiatrica, ecc…), comporta una responsabilità morale e penale del proprietario nella denegata ipotesi del verificarsi di eventi infausti e delittuosi.

Avv. Silvio Tolesino

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