I lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile grave hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, finalizzati alla cura e assistenza del familiare e allo stesso tempo, preservano il posto di lavoro.
L’uso di tale agevolazione deve avvenire nel rispetto di regole precise, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni da parte del datore di lavoro, fino al licenziamento per giusta causa.
La Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le attività che il titolare dei permessi 104 può compiere senza operare un abuso ed ha analizzato il caso di un dipendente licenziato per aver utilizzato in modo improprio i permessi 104, concessi per accudire la madre disabile grave,ma, il lavoratore aveva beneficiato di due ore di permesso (dalle 13 alle 15), durante le quali, come dimostrato da prove reperite da un’agenzia di investigazione privata, era uscito in “bicicletta da corsa vestito con abbigliamento sportivo (scarpette, guanti, casco, occhiali)” ed era rientrato alle ore 17.
Il giudice aveva considerato tale condotta come reiterata, perché ripetuta anche nei giorni seguenti, e lesiva delle norme sulla corretta fruizione dei permessi 104, perché diretta a soddisfare “esigenze puramente di svago del lavoratore“.
Con l’ordinanza n. 2157/2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del dipendente avverso la sentenza di secondo grado.
I giudici di legittimità hanno specificato che l’uso degli investigatori da parte del datore è assolutamente lecito se diretto all’accertamento del compimento di atti illeciti del dipendente non relativi all’adempimento della prestazione lavorativa, come un erroneo utilizzo dei permessi 104.
La Cassazione inoltre ha evidenziato che, in tema di abuso dei permessi 104, la giurisprudenza consolidata ritiene che è possibile il licenziamento per giusta causa se il lavoratore usa tali permessi per svolgere attività differenti dall’assistere il familiare disabile, perché viola le finalità per le quali è riconosciuta l’agevolazione.
Di conseguenza, se manca un collegamento causale tra l’assenza del lavoratore e l’assistenza al disabile, l’utilizzo dei permessi non può essere ritenuto corretto ma improprio e può configurarsi un abuso del diritto o una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede verso il datore e verso l’Ente assicurativo che corrisponde l’indennità.
La Cassazione chiarisce che Il lavoratore non deve sacrificare completamente la propria vita personale, ma il tempo sottratto al lavoro durante i permessi deve essere destinato in maniera preminente alla soddisfazione dei bisogni del disabile, se, invece, l’assenza è finalizzata allo svolgimento di attività ricreative per esigenze personali, la condotta è da sanzionare.
Alfredo Magnifico