Il nostro sistema processuale trova la propria ratio in un’impostazione “garantista”, derivante dall’esigenza di modificare in melius il sistema “inquisitorio” tipico del passato (ancora esistente in alcune parti del mondo) in cui un cittadino poteva essere ascoltato unicamente dall’Autorità Giudiziaria e successivamente, sulla scorta del relativo verbale, processato e condannato; ciò con un diritto alla difesa fortemente limitato.
L’odierno sistema processuale penale (cd. accusatorio-misto) invece, garantisce l’applicazione del principio nemo tenetur se detegere, permettendo a tutti i cittadini accusati di un reato di conoscere il proprio status e di avere la possibilità di nominare un difensore che li assista sovraintendendo alla corretta esecuzione degli atti di indagine più delicati. Lo scopo è quello di evitare che l’inquisito renda dichiarazioni confessorie “condizionate”, oppure ottenute travalicando il suo diritto di difesa.
Difatti una delle facoltà riconosciute all’indagato risiede nel “diritto alla difesa e al silenzio”, inteso non solo come diritto di conoscere la contestazione e di essere assistito da un difensore, ma anche come diritto a tacere.
La persona indagata deve essere resa immediatamente edotta del suo status e ciò deve avvenire attraverso precise modalità e specifici avvertimenti consacrati nell’art. 64 del codice di procedura penale, che detta le regole per eseguire correttamente un interrogatorio.
In primis viene indicato il modo in cui una persona indagata deve intervenire all’interrogatorio, ossia libera (salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze) e col divieto di utilizzo sulla stessa di metodi o tecniche idonei tanto ad influire sulla libertà di autodeterminazione quanto ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
Prima dell’inizio dell’interrogatorio, l’indagato deve ricevere alcuni avvertimenti necessari per la successiva utilizzabilità processuale.
In particolare deve essere avvertito:
– che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti;
– che ha l’obbligo di dichiarare le proprie generalità ma ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda;
– che, se decide di rispondere, assumerà l’ufficio di testimone in ordine ai fatti che concernono la responsabilità di altre persone.
Questi avvertimenti sono fondamentali perché la loro omissione rende inutilizzabili tutte le dichiarazioni rese dall’indagato, travolgendo anche un’eventuale confessione.
L’importanza di queste regole è talmente pregnante che è prevista anche una sorta di applicabilità retroattiva.
Si pensi all’esempio di una persona sentita come semplice testimone che durante la deposizione confessi la commissione di un reato o renda dichiarazioni auto-indizianti; in questo caso gli avvertimenti di cui sopra non sono stati fatti perché non si sospettava che il teste potesse essere portatore di autonome responsabilità penali.
Anche in questi casi il codice ha previsto che l’Autorità Giudiziaria debba interrompere l’esame, avvertendo la persona che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitandola a nominare un difensore. Resteranno inutilizzabili, anche in questa ipotesi, le precedenti dichiarazioni rese senza gli avvertimenti di rito.
Naturalmente, in modo simmetrico, anche l’Avvocato ha il dovere di adottare queste regole nello svolgimento delle proprie indagini difensive, interrompendo l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico (art. 391 bis, comma 9, c. p. p.).
In conclusione è possibile affermare, senza timore di essere smentiti, che la previsione di questi avvertimenti (ancor oggi saltuariamente trascurati) ha reso il nostro ordinamento davvero equilibrato e ciò lo si comprende appieno pensando agli innumerevoli casi in cui nella storia, in assenza di queste garanzie, persone innocenti sono state interrogate, processate e condannate senza alcuna possibilità di replica.
avv. Silvio Tolesino