Incapacità sopravvenuta: cosa accade quando la vittima o l’imputato diventano incapaci

Il diritto della vittima a chiedere la punizione del colpevole e il diritto di quest’ultimo a difendersi, trovano la propria ratio nel giusto equilibrio che il nostro ordinamento ha previsto tra le parti processuali. In particolare, alla vittima è riservato il diritto di sporgere querela e di chiedere la punizione del colpevole con consequenziale richiesta risarcitoria; nello svolgimento di queste attività avrà molteplici facoltà (riservate alla persona offesa) e, una volta costituitasi parte civile, potrà partecipare attivamente al processo penale per vantare la pretesa risarcitoria derivante dalla consumazione del reato. Ancor più delicato è il ruolo dell’indagato/imputato, che ha il diritto di difendersi e di replicare all’accusa che gli viene addebitata in sede processuale.
Nell’imprevedibilità degli eventi fenomenici della vita, capita a volte che la vittima o l’imputato, a causa di un incidente o per motivi di salute, perdono la capacità di intendere e di volere. In questi casi il codice interviene in soccorso dettando le regole da adottare nell’uno e nell’altro caso. Quando si tratta della persona offesa, soprattutto nella fase iniziale in cui occorre sporgere querela, la legge prevede la necessità dell’intervento di un curatore speciale. L’art. 121 del codice penale, infatti, recita: “Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale”.
Se invece la querela è già stata sporta e l’incapacità giunge in una fase più avanzata del giudizio, può fare le veci della persona offesa e costituirsi parte civile anche un rappresentante che assista la vittima, senza la necessità che venga nominato un curatore. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza spetterà al Pubblico Ministero chiedere al Giudice di nominare un curatore (art. 77 c. p. p). Per ciò che concerne l’imputato, invece, atteso che la responsabilità penale è personale e che il suo ruolo implica l’individualità delle scelte difensive, le regole cambiano.
Dispone l’art. 70 c. p. che: “quando … vi è ragione di ritenere, per infermità mentale (sopravvenuta al fatto), che l’imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone una perizia”. Nel caso in cui risulti che lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il Giudice lo sospende.
Mentre le regole dettate per l’imputato soddisfano l’esigenza del diritto di difesa, ad avviso dello scrivente possono talvolta risultare inique le disposizioni previste per la persona offesa, in particolar modo per il reato di lesioni colpose (procedibile a querela di parte a prescindere dalla gravità del danno).
Come molti sanno il diritto di querela è una condizione di procedibilità e la vittima o il curatore speciale (nel caso in esame) hanno tre mesi di tempo per provvedere a sporgerla.
Spesso un grave incidente che riduce in fin di vita e in stato comatoso l’infortunata vittima non permette ai familiari, assorbiti dal dramma che li coinvolge, di adire i procedimenti burocratici e processuali diretti alla nomina di un curatore speciale. I parenti della persona offesa anzi, ignari delle ferree regole codicistiche e coinvolti nelle vicissitudini infauste che sono piombate su di loro, sporgono spesso querela di proprio pugno, scoprendo solo successivamente di non esserne legittimati; ciò con grave pregiudizio per i diritti e gli interessi della vittima.
Il Tribunale di Nola, a titolo esemplificativo, ha dichiarato l’illegittimità di una querela proposta dai genitori di un giovane maggiorenne, temporaneamente incapace, in quanto proveniente da soggetti privi della legale rappresentanza del figlio, quindi non idonea ad integrare la condizione di procedibilità che le norme sostanziali e processuali richiedono in casi del genere.
Ha ritenuto il Tribunale che l’incapacità dovuta allo stato di coma nel quale si è trovato il soggetto a seguito delle lesioni riportate implica che la legittimazione all’esercizio del diritto di querela competesse solo ad un curatore speciale nominato dal Giudice, su richiesta del P. M., e non ai genitori (ex art. 338 codice di rito).
Avv. Silvio Tolesino

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