Coronavirus/ Nuova ordinanza del Sindaco di Termoli : ulteriori restrizioni per commercio, sport e istruzione

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 sul territorio del Comune di Termoli, sino a tutto il 15 marzo 2020, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 08/03/2020, l’applicazione delle seguenti ulteriori misure:
-A rettifica della precedente Ordinanza n. 49 dell’8/3/2020, la chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizi di ristorazione, dalle ore 20,00 alle ore 6,00;
A rettifica della precedente Ordinanza n. 49 dell’8/3/2020, le attività sportive delle palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo sono sospese;
-Nei Centri Commerciali e negli esercizi della grande e media distribuzione di vendita non è consentito effettuare orario continuato. Gli stessi dovranno osservare il seguente orario giornaliero: antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 13,00 – pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
A tutti gli operatori dei predetti Centri Commerciali ed esercizi è fatto obbligo di utilizzare mascherine
protettive e guanti monouso;
-Nei locali pubblici di ogni tipo:
Ø è vietato il funzionamento degli apparecchi di slot – machine;
Ø è vietata l’erogazione di alimenti e bevande con apparecchi di distribuzione automatica;
-Nelle banche, Istituti di credito e Istituti finanziari è fatto obbligo di utilizzo di mascherine protettive e guanti monouso. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all’allegato 1, lett. d), del DPCM 08/03/2020;
-Ai rappresentanti legali degli opifici e impianti industriali di ogni genere presenti sul territorio comunale e tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa, esercizi di vicinato e merci ingombranti, impianti sportivi coperti e palestre, attività artigianali,alimentari e non, luoghi ed edifici di culto è fatto obbligo di far utilizzare mascherine protettive e
guanti monouso a tutti coloro che operano negli stessi;

-per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private ( compresi gli istituti di formazione, asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) chiusura fino al 15 marzo 2020 con obbligo di fare urgenti ed accurati interventi di pulizia straordinaria, disinfezione e sanificazione dei locali, esponendo nei suddetti locali idonea attestazione di avvenuto intervento di quanto prescritto secondo il rispetto delle norme HCCP


Inoltre si AVVERTE
-le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:
Ø ai sensi dell’art. 650 C.P.;
Ø con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
Ø nei casi applicabili, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

Questo il testo della precedente ordinanza:

L’ordinanza 49 del giorno 8 marzo 2020 del Sindaco di Termoli Roberti è stata emanata allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid -19 sul territorio comunale sino a tutto il 15 marzo e fermo restando quanto previsto dal DPCM 8/03/2020 prevede l’applicazione delle seguenti ulteriori misure:

COMMERCIO

  • chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di ristorazione dalle ore 18 alle ore 06
  • – chiusura dei locali notturni, quali discoteche, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, locali assimilati
  • – sono consentite le attività di ristorazione( ristoranti, pizzerie, agriturismi, street food e simili) fino alle ore 23.00 con espresso divieto di accesso nel locale oltre il citato orario, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro
  • – ai rappresentanti legali degli opifici e impianti industriali di ogni genere presenti su territorio comunale e tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici e somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa , esercizi di vicinato e merci ingombranti, impianti sportivi coperti e palestre , attività artigianali, alimentari e non, luoghi ed edifici di culto è fatto obbligo di effettuare urgenti ed accurati interventi di pulizia straordinaria e disinfezione e sanificazione dei locali, nonchè di attenersi alle raccomandazioni ministeriali ed anche misure igienico – sanitarie previste, esponendo nei suddetti locali idonea attestazione di avvenuto intervento di disinfezione, oltre l’installazione di appositi dispenser di disinfettanti e detergenti per le mani.

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

-chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private ( compresi gli istituti di formazione, asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. Fatta eccezione per i dirigenti e di personale strettamente necessario all’espletamento di attività inderogabili

-chiusura dei centri sociali , socio -educativi e socio- assistenziali per minori, disabili ed anziani per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza

ATTIVITà SPORTIVE

  • lo sport di base e le attività motorie in genere , svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro , specificando altresì che negli impianti sportivi al chiuso, è previsto l’obbligo ulteriore di indossare idonee mascherine protettive e guanti monouso.

  • SANZIONI

Le trasgressioni della presente ordinanza saranno punite:

-con sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00

-nei casi applicabili, con sanzione della sospensione in caso di violazione

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