Angolo Liberaluna Onlus/ La legge Codice Rosso

La legge Codice Rosso, ossia la legge n. 69 del 19 Luglio 2019, è stata concepita per fornire una sorta di “Corsia Preferenziale” alle vittime, in particolar modo donne e minori, delle più disparate condotte criminali riconducibili ai maltrattamenti e alle violenze di genere.

L’esigenza nasce dalla necessità avvertita in primis dalle Autorità preposte, Stato e Magistratura, di fornire, in tempi rapidi e brevi una tutela adeguata e concreta ad un tema, purtroppo, sempre più diffuso ed in particolare di evitare l’aggravarsi delle conseguenze delle vittime a causa di procedimento troppo lenti e, se vogliamo, complessi.

La legge “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” è entrata in vigore il 09 agosto 2019.
La legge Codice Rosso ha previsto ed introdotto una sostanziale modifica alla normativa penale e ciò, sia in termini procedurali che di merito.
La nuova legge ha, tanto per cominciare, introdotto, quattro nuove fattispecie di reato, ed in particolare:
Art. 387 bis : violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
Art. 558 bis: costrizione o induzione al matrimonio;
Art. 583 quinquies:  deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
Art. 612 ter: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti c.d. revenge porn.
In generale, l’introduzione dei suindicati nuovi reati ha coniato la nuova categoria della violenza domestica o di genere.

La nozione di «violenza domestica», è offerta dall’art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul : «[..] si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».


Un grande lavoro fatto dalle donne dei Centri antiviolenza in questi anni è stato non solo di sfatare i miti e i luoghi comuni che circolano, ancora ai nostri giorni, sulle cause della violenza, ma anche di analizzare la violenza domestica nei suoi molteplici aspetti e far conoscere le conseguenze che si riscontrano nelle donne e nei bambini che la subiscono. La violenza domestica è quasi sempre un insieme di aggressioni fisiche, psicologiche e sessuali a cui si accompagnano spesso le deprivazioni economiche. Non sono violenza solo le percosse, le ferite o le ossa rotte, ma anche le minacce, gli insulti, i riscatti, le umiliazioni, la derisione, il prendere la donna per scema o per pazza, spesso in presenza dei figli terrorizzati, l’impedirle d’incontrare i propri amici o familiari e l’imposizione violenta dei rapporti sessuali.

 Le deprivazioni economiche vanno dal ridurre al minimo il denaro di cui può disporre, al controllo asfissiante sul suo uso, al prosciugamento del conto bancario, al coinvolgimento forzato in spericolate operazioni finanziarie, al mancato pagamento dell’assegno stabilito dal Giudice in sede di separazione legale. Di fronte a questi e ad altri atti di violenza nei confronti delle donne, la società non può fare finta di nulla, intendendo per società non solo le istituzioni, ma anche tutte le cittadine e i cittadini consapevoli. Nessun testimone di violenza può essere giustificato se gira la faccia da un’altra parte.


Orbene, la nuova normativa è intervenuta proprio per dare adeguata tutela a situazioni e condizioni che, per troppo tempo, sono rimaste nell’omertà sociale.
Ovviamente in questa presa d’atto della grave e purtroppo diffusa nuova figura di comportamenti anti sociali, c.d. “violenza domestica”, il legislatore ha necessariamente dovuto prevedere un iter “punitivo” e “protettivo” per così dire veloce, le procedure concrete che gli operatori – Carabinieri e Polizia in primis, e Procura – devono attuare.
La prima importante novità si sostanzia nel dare maggior impulso e celerità nella comunicazione, all’Organo Inquirente, della Notitia di Reato. Nello specifico, è imposto alla Polizia Giudiziaria di portare a conoscenza del Pubblico Ministero – immediatamente – anche in forma orale una notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere. Il tutto deve avvenire sia nelle ipotesi di ricezione di denuncia e sia nelle ipotesi di intervento demandato dalla Centrale Operativa. In tali ipotesi, anche qualora la Parte Offesa non intenda formalizzare una denuncia, si dovrà procedere egualmente ad escuterla, nella immediatezza del fatto, ai sensi dell’art 351 c.p.p..

Lo scopo di tale disposizione e nello specifico dell’obbligo dell’immediata comunicazione, anche in forma orale, è quella di consentire al Pubblico Ministero di turno un immediato coinvolgimento nel coordinamento delle indagini e quindi anche di evitare che un eccessivo ritardo possa precludere l’adozione di misure e provvedimenti urgenti volti sia alla tutela della vittima quanto all’acquisizione di eventuali elementi probatori. Ed in tale contesto si colloca anche l’obbligo del Pubblico Ministero di escutere la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.


Per quanto riguarda il procedimento penale, dunque, la riforma incide innanzitutto sui tempi investigativi.
Un ulteriore settore che è stato rivisitato è quello relativo agli avvisi alla persona offesa nei procedimenti per i reati commessi con violenza alla persona. È stato introdotto l’obbligo di comunicazione immediata alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nei casi in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p. (art. 90 ter, comma 1 bis, c.p.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).


I provvedimenti cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa devono essere comunicati, oltre che alla medesima persona offesa, anche al suo difensore, ove nominato (art. 282-quater, comma 1, mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).


In relazione alla revoca o alla sostituzione in melius della misura cautelare è in ogni caso previsto che l’eventuale provvedimento emesso dal giudice – d’ufficio o su richiesta di parte – sia immediatamente comunicato, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato (art. 299, comma 2-bis, mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso). Il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dal nuovo comma 1-bis dell’art. 659 c.p.p. deve essere immediatamente comunicato dal pubblico ministero per mezzo della polizia giudiziaria alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato. In materia di misure cautelari, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa può essere disposto anche con l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico (art. 282-ter, c.p.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).


Il divieto di carcerazione cautelare relativo ai casi in cui il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non opera nei procedimenti per i delitti più gravi o di violenza personale, ai quali è stato aggiunto il c.d. Revenge porn, nuovo reato di cui all’art. 612-ter c.p., (art. 275, comma 2-bis, c.p.p. mod. dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. codice rosso).
Un ulteriore profilo di novità, infine, per coloro che saranno condannati per i delitti in parola, ha ad oggetto la disciplina della sospensione condizionale della pena.
Con l’entrata in vigore del CODICE ROSSO la sospensione condizionale sarà ulteriormente subordinata, per coloro che subiranno una condanna per i delitti di cui sopra, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e, nel caso che qui interessa, si tratterà evidentemente di percorsi psicologici dedicati a chi ha messo in pratica agiti violenti nei confronti di vittime a cui erano per lo più, ma non solo, legati sentimentalmente. Gli oneri derivanti dalla suddetta partecipazione saranno ovviamente a carico del condannato. Si tratta palesemente ed indiscutibilmente di una novità incisiva finalizzata evidentemente ad interventi non solo repressivi ma, nel contempo, di promozione a lungo termine di una sorta di “rieducazione sociale” del condannato.


In definitiva, la nuova legge è potenzialmente idonea a salvaguardare, nell’immediato, tutte quelle persone, specialmente donne, vittime di comportamenti violenti non solo fisici ma a anche, direi soprattutto, psicologici.
Solo l’attuazione concreta della nuova normativa darà contezza della sua efficacia non solo in termini di attualità intesa come giusta punizione del condannato e tutela a 360 gradi della vittima ma anche in termini di futuro inteso come una coscienza sociale più responsabile.
Avv. Isabella Gallucci

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