top of page

Pietracatella/Di Giacomo: se non ci fossero persone iscritte nel registro degli indagati, sarebbe un fatto grave

  • redazione informamolise
  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Le dichiarazioni della procuratrice, secondo cui la svolta arriverà quando tutti gli elementi del “grandissimo puzzle” saranno giunti a destinazione, confermano che l’inchiesta è complessa e che numerosi tasselli sono già stati raccolti.



Proprio per questo riteniamo necessario porre una domanda chiara: è possibile che, dopo mesi di indagini, un numero elevatissimo di verbali e di persone ascoltate, anche ripetutamente, analisi di telefoni, computer e chat, accertamenti scientifici, prelievi biologici, consulenze altamente specialistiche e approfondimenti sulle relazioni familiari e personali delle vittime, non sia ancora emerso alcun indizio riferibile a persone determinate?


«Qualora non risultasse ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati, saremmo davanti a una circostanza difficilmente comprensibile e potenzialmente grave», continua Di Giacomo.


«Naturalmente non conosciamo gli atti riservati dell’inchiesta e, proprio per questo, continuiamo a ritenere possibile che una o più iscrizioni siano già state effettuate senza essere state rese pubbliche».


La legge, però, è chiara. L’articolo 335 del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero debba iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena emergano indizi a suo carico. Non occorrono prove definitive, né i gravi indizi richiesti per applicare una misura cautelare: è sufficiente che il fatto non sia più riferibile soltanto a ignoti, ma cominci a essere concretamente collegato a una persona determinata.


La riforma del processo penale ha rafforzato proprio il principio della tempestività. L’articolo 335-ter consente al giudice, quando dagli atti emerge che il reato avrebbe dovuto essere attribuito a una persona non ancora iscritta, di ordinare al pubblico ministero di procedere all’iscrizione. L’articolo 335-quater permette inoltre all’interessato di chiedere al giudice di verificare se l’iscrizione sia stata effettuata tempestivamente e, in caso di ritardo ingiustificato, di disporne la retrodatazione.


Non si può pensare di risolvere un caso di questa complessità attendendo di raccogliere preventivamente tutte le prove scientifiche, testimoniali, documentali e informatiche senza iscrivere nessuno nel registro degli indagati. L’iscrizione non rappresenta il punto di arrivo dell’inchiesta, ma uno dei passaggi attraverso i quali l’indagine deve svilupparsi nel pieno rispetto delle garanzie processuali.


Pretendere di arrivare prima alla prova completa e soltanto dopo all’iscrizione significherebbe rovesciare la logica del codice di procedura penale. Il registro degli indagati non serve quando tutto è già dimostrato: serve quando emergono elementi concreti e individualizzati che rendono necessario approfondire la posizione di una determinata persona, consentendole contemporaneamente di esercitare pienamente i propri diritti di difesa.


Nel caso di Pietracatella non è realistico immaginare che si possa ricostruire integralmente la provenienza della ricina, le modalità della somministrazione, i rapporti tra le vittime e le persone a loro vicine, i movimenti, le comunicazioni e le eventuali contraddizioni, mantenendo fino all’ultimo l’indagine formalmente contro ignoti. Se esistono già elementi convergenti su una o più persone, l’iscrizione deve precedere il completamento della prova, non seguirlo quando ogni tassello sia ormai

stato collocato.


Le prove scientifiche possono stabilire come e con quale sostanza siano state uccise le vittime, ma difficilmente potranno spiegare da sole l’intera dinamica criminale. Devono essere messe in relazione con le testimonianze, i dati informatici, il possibile movente, le opportunità, i rapporti personali e le condotte precedenti e successive ai fatti. È proprio l’unione di questi elementi che può trasformare un sospetto generico in un quadro indiziario individualizzato.


Non si tratta di anticipare condanne o di indicare pubblicamente dei colpevoli. L’iscrizione nel registro degli indagati non è una sentenza e non rappresenta un’affermazione di responsabilità: è un atto dovuto quando emergono indizi individualizzati ed è anche uno strumento di garanzia per la persona sottoposta alle indagini.


Nel caso di Pietracatella, dunque, i tempi necessari per completare gli accertamenti scientifici possono essere comprensibili. Sarebbe invece molto meno comprensibile un eventuale ritardo nell’iscrizione di persone sulle quali fossero già confluiti elementi concreti, convergenti e individualizzati. La complessità dell’indagine non può diventare una zona franca rispetto alle regole processuali.


Restiamo convinti che il procedimento sia molto più avanzato di quanto appaia pubblicamente e che possano esservi già persone formalmente iscritte nel registro degli indagati. Diversamente, alla luce della quantità e della qualità degli elementi raccolti, sarebbe doveroso interrogarsi sulle ragioni di un ritardo che la stessa riforma processuale ha voluto espressamente prevenire e sottoporre al controllo del giudice.


Non si può attendere di avere in mano l’intero processo prima di riconoscere formalmente che l’indagine non riguarda più soltanto ignoti.

bottom of page