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Pietracatella/Di Giacomo: ancora più convinto dell'innocenza di Di Vita

redazione informamolise
10 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

Continuo a ritenere Gianni Di Vita estraneo alla morte della moglie Antonella e della figlia Sara. Oggi ne sono più convinto di ieri. È la mia valutazione criminologica, fondata sugli elementi finora conosciuti e su una lettura che non cambia a ogni indiscrezione.



Il 29 settembre Di Vita ha assistito alle perquisizioni dei suoi studi a Pietracatella e Campobasso ed è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti relativi al materiale sequestrato. Il giorno prima, agli accertamenti sui dispositivi informatici, era presente un consulente della sua parte. La Procura ha ribadito che la sua posizione non è cambiata: nel procedimento per il duplice omicidio continua a risultare persona offesa e non indagata. Per me resta un omicidio di prossimità. E prossimità non significa soltanto famiglia. Significa anche conoscenza delle vittime, delle loro abitudini, dei luoghi che frequentavano e delle occasioni per avvicinarle.


Il perimetro da considerare comprende anche rapporti personali, frequentazioni e contatti professionali. Ridurre tutto ai legami di parentela rischia di restringere troppo lo sguardo. Nella mia analisi resta coerente l’ipotesi della presenza di una donna nella dinamica del fatto. Se devo indicare dove orientare la ricerca dell’assassino o degli assassini, io sposterei l’attenzione dai nomi che vediamo ogni giorno entrare e uscire dalla Questura verso chi è rimasto più sullo sfondo, soprattutto mediatico. Il numero delle convocazioni non misura la colpevolezza. Nella mia ricostruzione meritano maggiore attenzione anche le persone meno esposte pubblicamente, verificando quali rapporti avessero con Antonella e Sara e quali occasioni di contatto.


L’articolo 335, comma 1-bis, del codice di procedura penale impone al pubblico ministero di iscrivere il nome della persona alla quale è attribuito il reato non appena risultino indizi a suo carico. Se quella soglia fosse stata raggiunta nei confronti di Di Vita, l’iscrizione sarebbe dovuta. Non occorre avere già le prove per una condanna: l’iscrizione è anche un passaggio di garanzia per la difesa. L’articolo 63 prevede inoltre che, se durante l’audizione di una persona non indagata emergono dalle sue dichiarazioni indizi di reità a suo carico, l’esame venga interrotto, la persona sia avvertita della possibilità di indagini nei suoi confronti e invitata a nominare un difensore.


La mancata iscrizione, da sola, non dimostra l’assenza di qualsiasi elemento a suo carico: gli atti riservati non li conosciamo. Ma il dato pubblico va rispettato. Non si può trasformare ogni ingresso in Questura, ogni perquisizione e ogni acquisizione di dati in un’accusa mascherata. Resta la domanda più scomoda. Dopo nove mesi dalle morti, dopo le audizioni, i sequestri e le acquisizioni informatiche, si torna ancora negli studi e si cercano altri dati. A mio giudizio, questo non basta a sostenere che la svolta sia imminente. Non abbiamo ancora una risposta su chi abbia portato la ricina ad Antonella e Sara. Ho la sensazione, sempre più forte, che si stia brancolando nel buio.


Anche la prosecuzione delle indagini richiede chiarezza. Per un procedimento contro ignoti, l’articolo 415 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero, entro sei mesi dalla registrazione della notizia di reato, chieda al giudice l’archiviazione oppure l’autorizzazione a proseguire le indagini. Il fascicolo per duplice omicidio è stato aperto a marzo. Alla fine di settembre, il punto è conoscere la data di deposito della richiesta di prosecuzione e l’eventuale decisione del GIP. La Procura ha annunciato la richiesta di altri sei mesi, ma dalle informazioni pubblicamente disponibili non emerge una conferma della concessione. La scadenza esatta va verificata sugli atti, distinguendo il termine per la richiesta del PM dalla data della decisione del giudice.


I sessanta giorni assegnati per completare gli accertamenti informatici non prolungano automaticamente le indagini preliminari: il termine tecnico e quello processuale restano distinti. Dopo tutto questo tempo servono risposte: chi ha portato il veleno, come è arrivato alle vittime e con quali tempi si intende arrivare alla verità.

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