Molise, il TAR annulla il Piano regionale di contenimento della fauna selvatica
Il ricorso delle due associazioni contro la delibera della Regione Molise che autorizzava interventi di controllo su numerose specie selvatiche, anche attraverso tecniche letali e modalità particolarmente invasive. I giudici hanno rilevato gravi carenze istruttorie, l’assenza di adeguate valutazioni sulle alternative non cruente e la mancanza di limiti alle uccisioni

Una vittoria importante per la tutela degli animali selvatici e della biodiversità. Il TAR Molise ha accolto il ricorso presentato da LAV e LNDC Animal Protection, annullando la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 25 novembre 2025 e il relativo Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.
La sentenza, pubblicata il 28 ottobre 2026, riconosce la fondatezza di diverse contestazioni sollevate dalle associazioni contro un provvedimento che estendeva gli interventi di controllo a numerose specie animali, tra cui cinghiali, cervi, daini, caprioli, volpi, nutrie, tassi, istrici, colombi e diverse specie di uccelli.
Il Piano consentiva modalità operative particolarmente invasive, come interventi notturni, appostamenti con esche alimentari, utilizzo di dispositivi ottici e termici e impiego di armi senza limitazioni di calibro e capacità di caricamento, oltre ad arco e balestra.
Tra i passaggi più significativi della sentenza, il richiamo ai principi di proporzionalità e di tutela della vita degli animali. I giudici ribadiscono che le uccisioni non possono essere autorizzate senza aver prima valutato adeguatamente l'efficacia delle misure alternative meno cruente e senza aver dimostrato l'impossibilità di ricorrervi.
Il Tribunale ha infatti rilevato che il Piano regionale non era sostenuto da un'istruttoria adeguata a dimostrare la necessità e la proporzionalità degli interventi letali. La Regione, inoltre, non aveva effettuato una comparazione seria e documentata delle alternative non cruente, limitandosi a generiche affermazioni sull'efficacia di strumenti definiti ecologici e non cruenti, senza specificare quali misure preventive fossero state adottate, quali risultati avessero prodotto e perché non potessero essere utilizzate prima di ricorrere alle uccisioni.
Un altro elemento centrale della decisione riguarda la carenza di dati certi e verificabili sui danni attribuiti alle diverse specie e sulle ragioni che avrebbero reso necessari gli interventi di controllo. Il TAR ha evidenziato anche l'assenza di limiti quantitativi e temporali alle uccisioni e alle catture, nonché di un adeguato sistema di monitoraggio delle popolazioni animali interessate.
Soddisfatte LAV e LNDC Animal Protection, che hanno promosso congiuntamente l'azione legale, assistite dagli avvocati Michele Pezone e Herbert Simone.
“Questa sentenza rappresenta un risultato importante per la tutela degli animali selvatici e conferma che non è possibile trasformare il cosiddetto controllo della fauna in una licenza di uccidere, senza limiti e senza solide basi scientifiche. Le amministrazioni devono dimostrare, dati alla mano, quali siano i problemi da affrontare e perché non sia possibile risolverli attraverso misure preventive e non cruente. La vita degli animali non può essere sacrificata sulla base di valutazioni generiche, piani indeterminati o obiettivi numerici privi di un'adeguata giustificazione. La protezione della vita e della biodiversità impone responsabilità, rigore scientifico e rispetto delle regole, non scorciatoie letali”, sottolineano le associazioni.



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