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Mobbing e licenziamenti ingiusti si pagano sempre

  • redazione informamolise
  • 12 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Una recente sentenza della Corte di Cassazione la 16319 dek 26 maggio 2926 ha condannato un’azienda a risarcire con oltre settantamila euro un dipendente che era stato licenziato per superamento del periodo di malattia, la causa dell’assenza era il clima sul luogo di lavoro: i giudici hanno stabilito che il datore di lavoro è sempre tenuto a tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente.


Il clima lavorativo era diventato insostenibile e ha provocato nel lavoratore un grave quadro ansioso-depressivo, con conseguenti prolungate assenze per malattia.

L’impresa ha inizialmente utilizzato questo elemento per licenziare il dipendente. Poi è stata condannata sia dalle corti di merito che dalla Cassazione.


Entrando nel merito, i Giudici hanno stabilito che il datore di lavoro è sempre tenuto a tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente e quando viola quest’obbligo non può approfittare delle conseguenze dell’illecito, come le assenze per malattia, per liberarsi del rapporto di lavoro. Il licenziamento intimato in queste circostanze è illegittimo e il danno alla salute va integralmente risarcito.


La Cassazione ha stabilito, inoltre, che anche il danno morale e l’invalidità temporanea costituiscono voci distinte e potenzialmente oggetto di risarcimento da parte dell’impresa.


Il danno morale è inteso come uno stato d’animo di sofferenza interiore della persona che prescinde dalle relazioni del soggetto, molto difficile da provare, mentre l’invalidità temporanea può essere riconosciuta quando il lavoratore è stato costretto a svolgere periodi di cure necessari per affrontare la patologia.

In generale il datore di lavoro che genera con il proprio comportamento le condizioni di malattia del dipendente non può poi trasformare quella malattia in un’arma per il licenziamento, anche perché si tratta evidentemente di un boomerang che torna indietro sotto forma di diverse voci di danno, tutte potenzialmente valutabili e risarcibili.

Alfredo Magnifico

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