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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e scelta del lavoratore da licenziare

  • redazione informamolise
  • 6 mag
  • Tempo di lettura: 1 min

L'ordinanza della Corte di Cassazione 9668 del 15 aprile 2026, si inserisce nel solco, ormai assai fitto, del contenzioso in materia di licenziamento e repechage.



La Corte territoriale aveva già accertato che la società aveva soppresso il profilo professionale di Capo Servizi (e delle correlate mansioni di controllo e direzione del personale) a seguito di una riorganizzazione aziendale (provvedendo a ridistribuire le funzioni residue ad altri dipendenti già in organico) e non aveva assunto nessuno dopo il licenziamento della lavoratrice; rilevando che la società non aveva provveduto a verificare la possibilità di reimpiego in ambito del livello C del CCNL Case di cure private applicato in azienda, al quale apparteneva la lavoratrice), posto che le risultanze documentali avevano andava ricondotto anche il profilo della lavoratrice –

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, la lavoratrice ha resistito con controricorso.


La Cassazione affronta il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in presenza di una riorganizzazione aziendale che comporti un esubero di personale fungibile.


Pur riconoscendo la legittimità della soppressione del posto e l'insindacabilità delle scelte organizzative datoriali, la Corte ribadisce che l'onere probatorio grava interamente sul datore, anche con riferimento all'obbligo di repêchage.


In particolare, quando l'eccedenza riguarda una categoria omogenea di lavoratori, non è sufficiente dimostrare la soppressione della singola posizione, ma è necessario procedere a una valutazione comparativa tra i dipendenti interessati, secondo criteri ispirati a correttezza e buona fede.

La mancata applicazione di tali criteri determina l'illegittimità del recesso, per difetto di prova del nesso causale tra riorganizzazione e individuazione del lavoratore licenziato.


Alfredo Magnifico

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