Le integrazioni salariali per eccessivo calore in agricoltura
- redazione informamolise
- 2 ago
- Tempo di lettura: 3 min
Per le integrazioni salariali nel settore agricolo, dovute alla eccessiva calura, ll governo ha dedicato il comma 2, dell’art. 6 del D.L. n. 107/2026 (c.d. Decreto Infrastrutture).

Si tratta di una disposizione, finalizzata a “stoppare” un rischio quotidiano, che, sembra integralmente copiata dal comma 2 dell’art. 10-bis della legge n. 113/2025 che dettò le regole da seguire per il 2025 e che nel comma 1, del predetto art.6 si occupa anche del settore edile, dei lapidei e delle escavazioni.
Come lo scorso anno anche i lavoratori del settore agricolo, a tempo determinato, sono “coperti” dagli interventi salariali, nella disciplina speciale che riguarda, direttamente, chi lavora nei campi, restano, ovviamente, esclusi sia gli impiegati che i quadri agricoli, per i quali, se necessario, troverà applicazione la disciplina ordinaria.
Le istruzioni operative fornite dall’INPS con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 e le eccezionali situazioni climatiche a cui si fa riferimento riguardano il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026, sono disposizioni che derogano al trattamento ordinario di CISOA (Cassa Integrazione per gli operai agricoli) e che consentono, a fronte di eventi climatici eccezionali, come le ondate di calore che si stanno registrando in questi giorni, di chiedere l’intervento integrativo anche solo per metà dell’orario giornaliero anche nel caso in cui non sussista la necessità di sospendere l’attività per l’intera giornata.
Finalità e periodo da prendere in considerazione sono gli stessi: viene richiamato l’art. 8 della legge n. 457/1972 che riconosce l’intervento integrativo per le intemperie stagionali.
Nel 2026 a differenza di ciò che accadde nel 2024 (corretto nel 2025), il trattamento viene riconosciuto sia agli operai agricoli a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, anche se la riduzione dell’attività lavorativa è avvenuta per metà orario giornaliero.
Le giornate integrate non sono conteggiate nel limite delle 90 giornate annue che rappresentano il tetto massimo integrabile previsto per la CISOA ma sono;
1. equiparate alle giornate lavorate ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate necessarie per fruire della disoccupazione agricola (cosa che interessa, da vicino, gli operai agricoli a tempo determinato);
2. conteggiate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate lavorative che rappresentano il requisito principale che qualifica un lavoratore agricolo come operaio a tempo indeterminato;
3. erogate direttamente dall’INPS, come già ricordato, lo scorso anno, dalla circolare dell’Istituto n. 121;
Se sono riconosciute per riduzione di orario e non per sospensione, si verificherà una contribuzione mista: ordinaria per la parte della giornata in cui è stata prestata attività lavorativa, figurativa per la residua parte coperta dalla CISOA.
Il comma 2 dell’art. 6 introduce una deroga procedurale per la concessione del trattamento, all’art. 14 della legge n. 457/1972: come già avvenuto sia nel 2024 che nel 2025, competente all’erogazione della integrazione salariale sarà il Dirigente della sede INPS territorialmente competente e non la commissione provinciale che è presieduta dal Dirigente dell’Ispettorato del Lavoro e che vede, tra i componenti, sia il rappresentante dell’INPS che quelli nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative in ambito provinciale.
Tale modifica ha l’obiettivo di accelerare il riconoscimento delle indennità per le quali verrà utilizzata la modalità del “pagamento diretto”.
Il modello SR33 di domanda contiene tutti gli elementi necessari per il pagamento diretto senza ulteriori adempimenti.
Per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2025 le istanze debbono essere presentate con le specifiche motivazioni:
· CISOA eventi atmosferici a riduzione (cod. 17)”: per la parte di giornata effettivamente lavorata in caso di riduzione, il flusso Uniemens/CopAgri chiede la valorizzazione del campo <Parttime GOR> con codice 7 per gli OTI e codice 8 per gli OTD, co le ore lavorate;
· CISOA eventi atmosferici a sospensione ex D.L. n. 107/2026 (cod. 18)”.
L'istanza può essere unica comprendendo sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato: ovviamente, se le causali sono diverse (riduzione di orario o sospensione dell’attività), sarà necessario presentare due distinte istanze.
Il termine di presentazione è quello previsto dalla legge n. 457/1972: 15 giorni dall’inizio della sospensione o dalla riduzione di orario (in tal caso almeno per la metà dell’orario giornaliero).
Le istanze possono essere presentate, secondo il messaggio n. 2418 dal 24 luglio e per il periodo 1° luglio – 23 luglio potranno essere inviate telematicamente entro il 22 agosto p.v. (è nella sostanza, quanto successo lo scorso anno allorquando furono concessi 30 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 121).
I trattamenti integrativi sono riconosciuti entro un tetto di spesa per il corrente anno pari a 10,3 milioni di euro, all’INPS con un budget limitato a disposizione, è affidato il compito del monitoraggio della spesa: nel caso in cui, anche in via prospettica, dovesse essere superato il tetto, l’Istituto è autorizzato a non accogliere le istanze eccedenti.
Alfredo Magnifico



Commenti