La somministrazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato
- redazione informamolise
- 3 ore fa
- Tempo di lettura: 3 min
La legge n. 112 che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 62/2026, è stato il mezzo attraverso il quale il Parlamento, emendando il testo governativo, ha dettato alcune novità su istituti particolarmente importanti:
· le identificazioni delle voci che compongono il trattamento economico complessivo (TEC), destinato ad avere una importanza ben maggiore di quella per cui è nato (è richiesto, riferito ai lavoratori in forza, per accedere agli sgravi contributivi previsti per le assunzioni agevolate stabilite dagli articoli da 1 a 4)
· le novità per i disabili che hanno in corso un rapporto di apprendistato o un contratto a termine
· i chiarimenti che riguardano i contratti di prossimità ed il distacco senza interesse del distaccante in alcune ipotesi specifiche.
La somministrazione è stata “toccata” da alcune importanti novità come dimostra il contenuto dell’art. 16-quinquies;
la prima novità riguarda le modalità di calcolo della durata complessiva in sommatoria dei contratti a tempo determinato e della somministrazione a termine, nell’art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.L.vo n. 81/2015, dopo le parole “dei periodi di missione” è stata inserita la frase. “di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato”.
La frase complessiva del secondo periodo del comma 2, dell’art. 19 è la seguente: “Ai fini del computo di tale periodo si tiene, altresì, conto dei periodi di missione dei lavoratori assunti dal somministratore con contratto a tempo determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni a tempo determinato”, di conseguenza, i periodi di missione a termine dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato non contano per l’utilizzatore, nella sommatoria, ai fini del raggiungimento del tetto dei 24 mesi (o di quello diverso previsto dalla contrattazione collettiva).
Questa disposizione è molto più vantaggiosa per gli utilizzatori che hanno usufruito, in missione, delle prestazioni lavorative di lavoratori già assunti a tempo indeterminato dalle imprese di somministrazione.
Il successivo comma 2-bis, inserito nel corpus del predetto art. 19 del D.L.vo n. 81/2015, introduce una disposizione la quale afferma che un lavoratore somministrato, assunto dall’Agenzia con contratto a tempo indeterminato, può svolgere periodi di missione anche non continuativi presso uno stesso utilizzatore, per mansioni di pari livello e categoria legale, per un periodo non superiore a 36 mesi, fatto salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore non preveda un termine diverso.
Tale limite decorre dal 28 giugno 2026 che è la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 112, ed eventuali precedenti periodi di missione non rilevano ai fini del computo complessivo, se effettuati dal lavoratore, dopo la sottoscrizione, con l’Agenzia, di un contratto a tempo indeterminato.
L’art. 16-quinquies termina ricordando che è nulla qualsiasi clausola che limiti, direttamente od indirettamente, la facoltà del lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di essere assunto dall’utilizzatore sia in costanza che al termine del periodo di missione.
La norma, appena emanata, risolve, in parte, alcune questioni relative al gran numero di lavoratori in forza presso le Agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato per i quali erano sorti, nel recente passato, alcuni problemi.
Si tratta di una disposizione che dovrebbe invogliare gli utilizzatori a chiedere alle Agenzie di riferimento tali lavoratori per la possibilità di poterli utilizzare (e provare, anche in vista di una futura assunzione a tempo indeterminato) per più missioni anche non continuative che possono raggiungere i 3 anni (e non è poco) anche in considerazione del fatto che i periodi precedenti il 28 giugno 2026, qualora lavorati con un contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia, “vengono azzerati” dal Legislatore.
Alfredo Magnifico