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La destinazione del TFR dei neoassunti dal primo luglio

  • redazione informamolise
  • 23 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Il 1 luglio 2026, per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 1, commi 204 e seguenti della legge n. 199/2025, intervenuto sull’art. 8 del D.L.vo n. 252/2005, rappresenta, per i datori di lavoro e per i lavoratori che vengono assunti, una data spartiacque: i primi devono, decidere la destinazione verso il fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato, delle quote mensili di TFR e delle regole che, eventualmente, consentono di lasciarlo in azienda o di destinarlo al Fondo di Tesoreria dell’Inps (ciò per le aziende che occupano meno di 60 dipendenti o 50 se neo costituite), i secondi hanno 60 giorni di tempo per decidere cosa fare.


La circolare Inps n. 2325 del 10 luglio 2026  ricapitola la normativa in vigore e  focalizza le ulteriori informazioni che i datori devono conoscere circa l’obbligo contributivo del versamento delle quote di TFR.

Chi viene assunto per la prima volta, a partire dal 1° luglio, ha 60 giorni di tempo per decidere se aderire al Fondo di previdenza complementare previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro.

Se il neo-dipendente non si esprime entro il termine sopraindicato, scatta, in automatico, l’adesione al Fondo di previdenza.

La circolare dell’Inps è importante e significativa in quanto, a prescindere dal giorno in cui il neo-lavoratore ha effettuato la propria decisione, individua nel primo giorno di assunzione gli effetti della destinazione del trattamento di fine rapporto.

L’INPS richiama i commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 8 del D.L. vo n. 252/2005 dove si ribadisce la libertà di scelta del lavoratore, la possibilità che la prima scelta possa, nel tempo, cambiare, ed il fatto che i versamenti delle quote mensili di TFR comprendono quanto maturato dalla data di assunzione.

Oltre ai Fondi complementari la regola trova applicazione anche laddove il lavoratore decida di lasciare le quote mensili di TFR in azienda: se il datore, a causa delle proprie dimensioni, è obbligato a conferire le stesse al Fondo di tesoreria dell’Inps, il versamento, comprensivo delle quote già maturate, va effettuato a partire dalla data di assunzione.

I versamenti, regolarizzati dal mese successivo a quello in cui si è manifestata la volontà, vanno effettuati nel flusso Uniemens con il codice CF05 che è lo stesso indicato dalla circolare n. 12/2026,  adoperato dalle imprese tenute al versamento obbligatorio dal 1° gennaio 2026, per le somme arretrate, consentito dall’ultima legge di bilancio entro il mese di luglio 2026.

Il codice CF05 va utilizzato per il versamento delle quote arretrate nell’Uniemens successivo al mese in cui è avvenuta la scelta del dipendente.

Se il datore di lavoro dovesse regolarizzare le quote di TFR oltre il mese successivo previsto dalla norma, sarà tenuto ad immettere il codice CF02, maggiorando gli importi seguendo l’indice di rivalutazione del TFR al 31 dicembre dell’anno precedente. In quest’ultimo caso dovranno essere seguite le indicazioni operative fornite nella vecchia circolare dell’Istituto n. 70/2007: le maggiorazioni dovranno essere evidenziate con il codice CF11.

Per i datori di lavoro il versamento delle quote mensili di TFR al Fondo di tesoreria dell’Inps, è un obbligo contributivo a tutti gli effetti e segue le regole ordinarie della contribuzione.

Alfredo Magnifico

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