Contestazione di caporalato ovunque si registri prestazione manuale
- redazione informamolise
- 10 ore fa
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Con la sentenza n. 12685/2026, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di caporalato è contestabile laddove la mansione svolta dai lavoratori sfruttati ed in situazione di bisogno, sia caratterizzata da manualità (non soltanto in agricoltura o nell’industria).

La nozione di manodopera, alla luce di una precedente sentenza la n. 43662 del 2024, è da approfondire, atteso che il reato, in un contesto ove si parla di manodopera, è applicabile in tutti i settori in cui sia presente una certa manualità, come anche nel settore dei servizi.
Il reato di caporalato è possibile quindi anche nel settore dei servizi, non solo nell’industria o in agricoltura, a condizione che della mansione sia parte una componente manuale.
La Cassazione con la sentenza 12685/2026 della Quarta sezione penale, afferma la possibilità di contestare l’articolo 603 bis del Codice penale anche quando i lavoratori interessati sono gli addetti al servizio carburanti in un distributore, chi cioè si occupa concretamente della vendita al dettaglio e della materiale erogazione del combustibile.
La norma del Codice fa riferimento alla nozione di manodopera, e la Cassazione afferma, alla luce della precedente sentenza del 2024 la N. 43662 che ha escluso il caporalato per la condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa attiva nel settore dell’istruzione secondaria che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta o a lavorare sottopagati.
La sentenza sottolinea come, malgrado la norma sia nata per fronteggiare fenomeni che nella loro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo e industriale, la sua collocazione all’interno del Codice penale ed il fatto che il legislatore si sia limitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di «manodopera», senza delimitare l’applicazione a settori non individuati, non impedisce la possibilità, senza operare alcuna analogia, vietata nel contesto del diritto penale, che la disposizione possa trovare applicazione anche in settori come quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi.
L’ambito applicativo va individuato con riferimento al concetto di manodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di persone che compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali.
La Corte afferma così questo principio: «in tema di delitti contro la persona, il disposto dell’articolo 603 bis, comma 1, n. 2, Codice penale trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d’opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel cosiddetto terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgono un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale.
Così si giustifica, l’applicazione del reato con riferimento come anche agli addetti a un distributore di carburante perchè si tratta di lavoratori subordinati con mansioni soprattutto manuali.
Alfredo Magnifico