Il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha provveduto ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 16 del 2002 (che prevede che nei casi in cui il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni nei termini previsti, la relativa competenza è trasferita al suo Presidente), ha provveduto a nominare, in forma monocratica, la dottoressa Maria Spadafora Garante regionale dei diritti della persona.
La legge regionale 17 del 2015 prevede che spetti al Garante:
a) garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, attraverso un’azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione;
b) tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno;
c) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.
3. Il Garante è organo monocratico e svolge le funzioni attribuitegli in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
La durata dell’incarico è di un anno dal giuramento in Consiglio regionale, che avverrà nella prossima seduta dell’Assise.