Femminicidio, via libera a disegno di legge. Roccella: “Diventa reato”

(Adnkronos) – Via libera in Consiglio dei ministri al disegno di legge sul femminicidio. La ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella spiega che si tratta di un "mutamento culturale" perché con il ddl "diventa un reato autonomo".  Sin dall'inizio del suo mandato, ha spiegato Roccella, il governo è intervenuto per contrastare la violenza nei confronti delle donne: "Abbiamo fatto un primo intervento legislativo che aveva degli elementi anche molto innovativi come l'arresto in flagranza differita", puntando "proprio sulle misure cautelari, quindi, sugli strumenti della prevenzione", ma "i femminicidi sono diminuiti solo in misura molto lieve e, quindi, abbiamo ritenuto fosse il caso di intervenire nuovamente", ha sottolineato. Parla di una svolta epocale anche il ministro di Giustizia Carlo Nordio riferendosi alla "fattispecie autonoma", aggiungendo che una "novità importante è l'attenzione riservata a vittima o parenti". La bozza del ddl in sette articoli è stata visionata questa mattina dall'Adnkronos. Il governo vara una stretta sui reati, legati alla violenza di genere. Previste aggravanti e aumenti di pena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e stalking, quando il reato è motivato da odio o discriminazione di genere. Nel testo viene ampliato il diritto della vittima a essere informata sul procedimento e sulla richiesta di patteggiamento dell'imputato. Viene, inoltre, introdotta una maggiore tutela delle vittime nei procedimenti per femminicidio, tentato femminicidio e altri reati di violenza di genere. Per i reati di femminicidio, violenza domestica e stalking sono previste misure cautelari più severe, con la possibilità di arresti domiciliari o custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Previsto, inoltre, l'obbligo di comunicazione alle vittime o ai loro familiari "quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto", si legge anche nel testo visionato dall'Adnkronos. Anche nei casi di tentato femminicidio il procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il pubblico ministero non assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di diciotto anni o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.  L'articolo 5 del testo prevede che anche nel caso di tentato femminicidio il procuratore della Repubblica può "con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale" secondo cui il pubblico ministero "assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa". "Chiunque cagiona la morte di una donna – si legge nel primo articolo della bozza – quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575". Quando ricorre una sola circostanza attenuante "la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro", si legge ancora al primo comma dell'articolo uno del testo. E ancora: "Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici". L'articolo 2, per esempio, apporta alcune modifiche al codice di procedura penale: all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2".  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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