Turismo sicuro e “danni da vacanza rovinata”, i consigli dell’Adoc

Anche quest’anno, l’associazione dei consumatori Adoc detta i consigli per trascorrere una vacanza “perfetta” e stila il vademecum per richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti durante il periodo di ferie. Prima di acquistare, ogni cliente ha il diritto di ricevere una copia scritta del contratto offerto, con su indicate le generalità del venditore, le caratteristiche del viaggi, il prezzo comprensivo di tasse e oneri, i termini per la revisione del prezzo, eventuali quote d’acconto e termine ultimo per il saldo, le assicurazioni comprese nel prezzo, nome e categoria strutture ricettive, termini per recessi e reclami.Le eventuali modifiche al prezzo vanno applicate solo se previste dal contratto e legate a situazioni specifiche, quali: variazione costi di trasporto, carburante, tassi di cambio, diritti e/o tasse. La regola è che queste variazioni non possono essere applicate nei 20 giorni precedenti la partenza e non possono superare il 10% del prezzo originariamente pattuito. Se dovesse risultare necessaria una modifica di uno o più elementi del contratto, es. la struttura ricettiva, il venditore deve immediatamente avvisare il consumatore, che potrà: accettare i cambiamenti, recedere senza penale con diritto al rimborso dell’importo versato o accettare un pacchetto alternativo. La comunicazione deve pervenire al venditore entro 2 giorni dalla comunicazione di variazione del programma.In caso di disservizi o disagi il cliente deve immediatamente reclamare al momento del danno subito. Le richieste di rimborso sono possibili per spese effettuate e non dovute, per mancata prestazione di servizi e per giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro e va indirizzata al tour operator o all’agenzia, con raccomandata con avviso di ricevimento, allegando tutta la documentazione utile: depliant, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc. In caso di risposta negativa è possibile ricorrere al Giudice di Pace. Con Fiavet e Astoi esistono accordi per la conciliazione in caso di controversia. In questo caso è possibile rivolgersi all’Adoc per ottenere maggiori informazioni. Nel caso di perdita totale e/o definitivo smarrimento e/o distruzione dei bagagli, innanzitutto occorre presentare una denuncia di smarrimento presso l’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l’apposito modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, inoltrate una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato.

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