Con la sentenza numero 156 del 30 ottobre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, della legge numero 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori cui l’azienda negava il diritto di costituire la RSA.
L’argomento in questione era che, non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative, il sindacato non possedesse i requisiti stabiliti dalla norma censurata per l’esercizio di tale diritto.
Evocato il rischio di condotte strumentali del datore di lavoro, volte a escludere dal tavolo negoziale sindacati non graditi, il rimettente chiedeva una pronuncia ablativa, diretta a eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un’additiva, che a tale costituzione ammettesse ogni sindacato maggiormente o significativamente rappresentativo.
La Corte ha disatteso l’istanza principale, richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza numero 231 del 2013, che ha indicato la partecipazione alla formazione del contratto collettivo quale criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA.
La Corte ha tuttavia riscontrato un vulnus dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, in rapporto all’eventualità che tale criterio sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività.
Nell’individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali.
Evidenziato che trattasi di una soluzione interinale, la Corte ha espresso l’auspicio che il legislatore intervenga con un’organica revisione normativa, «capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori».
Alcune semplici considerazioni:
1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2025, ha dichiarato incostituzionale una parte fondamentale dell’Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), nel quale si affermava che la RSA poteva essere costituita solo dai sindacati che avessero firmato il contratto collettivo applicato in azienda o che avessero comunque partecipato alle trattative relative.
2. Secondo il Tribunale di Modena il vecchio sistema creava un “circolo vizioso” inaccettabile. Il datore di lavoro aveva di fatto la possibilità di scegliere il proprio interlocutore sindacale, escludendo le sigle considerate “scomode”, anche se dotate di un forte consenso tra i lavoratori.
3. L’esclusione dalla RSA comportava la perdita di diritti fondamentali per l’attività sindacale in azienda, come permessi retribuiti per i dirigenti, locali idonei e la possibilità di indire assemblee o referendum.
4. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che escludere un sindacato da questi diritti fondamentali, pur essendo dimostratamente rappresentativo, ledeva i principi di eguaglianza e di libertà sindacale contenuti nella Costituzione.
5. La sentenza risolve il “vuoto di tutela” denunciato dal Tribunale di Modena , modificando la norma nella parte in cui escludeva le associazioni sindacali con rappresentatività, anche se non firmatarie.
6. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori, nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. Di conseguenza, ora si sancisce che non sarà più sufficiente escludere un sindacato dalla negoziazione per negargli la possibilità di costituire una RSA, garantendo che i sindacati che dimostrano di essere forti a livello nazionale – con criteri di misurazione basati sulla rappresentatività comparativa – potranno accedere alla “tutela rafforzata” in azienda, impedendo così al datore di lavoro di condizionare la dialettica sindacale e assicurando a tutte le sigle veramente rappresentative la piena agibilità e i diritti di sostegno all’azione sindacale.
8. La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge che permetteva ai sindacati dormienti” di godere di privilegi e di bloccare la democrazia aziendale per cui, non è più la firma di un vecchio contratto a dare i diritti, ma la rappresentatività effettiva, misurata con gl’ iscritti e il consenso.
Alfredo Magnifico







