La sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata il 31 ottobre la n. 28772/2025 conferma la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Torino e segue la sentenza già emessa dalla Suprema Corte che si era pronunciata sullo stesso tema nel 2020, stabilendo un orientamento per la giurisprudenza: ”il contratto da autonomi non esclude le protezioni del lavoro subordinato” una vittoria per i ciclofattorini, una sconfitta per le aziende
Anche nella seconda pronuncia la Cassazione che afferma il principio che i rider sono lavoratori autonomi ma il loro contratto formale non impedisce il riconoscimento della disciplina del rapporto dipendente quando sono presenti determinate condizioni: la continuità, la prevalenza personale della prestazione, l’organizzazione da parte del datore.
Che cosa sostengono esattamente i giudici della Cassazione? “La sentenza riconosce la natura etero-organizzata dell’attività di consegna a domicilio svolta dal ciclo fattorino, quindi al lavoratore, anche se è qualificato formalmente come autonomo, si devono applicare le discipline del lavoro subordinato, a partire dal compenso definito dai contratti collettivi e dai contributi, fino ad arrivare agli altri istituti a tutela del dipendente. In pratica, viene riconosciuto il portato della norma che abbiamo nel nostro ordinamento, che però ha un carattere molto ambiguo, perché si colloca in mezzo e non ha efficacia se non si arriva al contenzioso giuridico legale.
Il limite di quest’ultima sentenza come della precedente è proprio questo: solo se il lavoratore ricorre al giudice può farsi riconoscere le tutele e i diritti del rapporto dipendente.
Può accadere anche con un intervento dell’ispettorato del lavoro, come nel caso della maxi-indagine della procura di Milano nel 2020.
È una situazione rimediale: c’è bisogno di un intervento, cioè di un rimedio, per fornire una soluzione a un problema, quindi la sentenza non vale per tutti, è un precedente, fa orientamento, ma decide solo nella situazione specifica sottoposta all’attenzione della Corte.
la sentenza conferma che la natura di quell’attività presuppone un corredo di tutele e diritti che è caratteristico del lavoro subordinato, anche se i lavoratori sono qualificati come autonomi.
Affermare che si applica la disciplina del lavoro subordinato è un elemento che permette avanzamenti nell’azione di tipo sindacale.
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, l’azienda di food delivery aveva sostenuto che l’uso della bicicletta di proprietà dei rider era un elemento distintivo del lavoro autonomo. La Suprema Corte ha respinto questa tesi: la disponibilità del mezzo non incide sulla qualificazione del rapporto, ha detto, che resta formalmente autonomo ma disciplinato come subordinato quando il potere organizzativo appartiene al committente.
Poiché è l’algoritmo ad assegnare le consegne, determinando tempi e modi di esecuzione delle prestazioni, questo meccanismo evidenzia come il controllo e il potere direttivo siano esercitati dall’azienda e non dal rider.
Alfredo Magnifico







